Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e fondate su errori di diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Il caso riguardava un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina, con l’applicazione di un’aggravante. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su tre motivi principali: contestava la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità, il mancato riconoscimento di un’attenuante per il danno di lieve entità e, infine, il diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti infondati e, in definitiva, inammissibili. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Genericità e la Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla condanna. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Poiché il motivo era privo di specificità e si limitava a ripresentare questioni di fatto già decise, è stato giudicato inammissibile.
Secondo Motivo: La Discrezionalità sulla Valutazione delle Attenuanti
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte ha respinto anche questo motivo, qualificandolo come manifestamente infondato. Ha ricordato che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato secondo i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, considerando il valore economico dei beni oggetto della rapina. Il giudizio di legittimità della Cassazione non può sostituirsi a questa valutazione, a meno che non emerga una palese illogicità, qui assente.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Ricorso inammissibile
Infine, il terzo motivo riguardava il mancato accoglimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta evidenziando i precedenti penali dell’imputato (per rapina e lesioni). La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. I precedenti penali sono stati considerati un elemento rilevante e sufficiente a giustificare la decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti del processo come se fosse un terzo grado di giudizio. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. I motivi di ricorso che si limitano a contestare la valutazione dei fatti o che ripetono genericamente le stesse argomentazioni già respinte sono, per loro natura, destinati a essere dichiarati inammissibili.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere una possibilità di successo, un ricorso in Cassazione deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi su specifici errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione. La semplice reiterazione di argomenti di merito non solo rende il ricorso inammissibile, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea quindi l’importanza di una difesa tecnica qualificata, capace di individuare i reali punti deboli di una sentenza e di articolarli in motivi di ricorso specifici e pertinenti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice e letterale ripetizione di argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sul negare una circostanza attenuante?
Generalmente no. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione di tale decisione è manifestamente illogica o viola la legge, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Avere precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo la sentenza, il giudice può negare le attenuanti generiche basando la propria decisione sui precedenti penali dell’imputato. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, e i precedenti penali sono considerati un fattore rilevante e sufficiente a giustificare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/06/1993
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., nonc l’applicazione dell’aggravante prevista dal comma 3 dello stesso articolo non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano nello specifico pagg. 2-3 della sentenza impugnata nelle quali la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità dell’odierno ricorrente in base al riconoscimento effettuato dalle p.o.);
rilevato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente valutato l’impossibilità di applicare l’attenuante in esame considerando il valore economico de).6 . eni dei beni oggetto di rapina);
che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente evidenziato i precedenti penali dell’odierno ricorrente -rapina e lesioni), anche considerato il principio affermat da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente