Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29002 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato in EGITTO il 27/10/1986
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Piacenza che lo aveva condannato per il delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza del reato contestato – è generico, perc fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del moti dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, consegue mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata ha un contenuto ben più complesso di quello censurato dal motivo in esame, che trascura: il riferimento al rinvenimento nelle rubriche dei telefoni – in uso all’imputato e a uno degli autori materia furto – delle reciproche utenze; i contatti e gli spostamenti rilevati a mezzo GPS, che attestav lo spostamento coordinato dell’auto in uso all’imputato e dell’utenza in uso al Mangiaracina; spostamenti dell’autovettura dell’imputato, che a più riprese si recava nei pressi dell’azienda sarebbe stato successivamente perpetrato il furto dell’autocarro; infine il riconoscimento b due volte a bordo dell’autovettura Ford Mondeo. Da ciò emergeva il coinvolgimento nella fase di perlustrazione dell’imputato, senza manifeste illogicità, anche in relazione al diverso trattame
riservato a colui che era a bordo dell’autovettura con l’Ali (cfr. foll. 7-8). D’altro differenza della atomizzazione proposta dal ricorrente, che sollecita una non consentita rilett del materiale probatorio, ciò che emerge è che la Corte di appello abbia effettuato un valutazione corretta, non limitandosi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indi né procedendo ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma valutando, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti real esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiandone l’intrinseca valenza dimostrativa norma solo possibilistica) e poi procedendo ad un esame globale degli elementi certi, pe accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in un visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di l ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualo le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto risc nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razional umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321 Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. COGNOME, Rv. 266941). Le doglianze contenute nel primo motivo sono, inoltre, reiterative, in quanto fondate su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio – non è consentito in sede di legittimità in quanto a fronte d motivazione di primo grado, che valutava la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e l’equivalenza alle contestate aggravanti, riconoscendo il buon comportamento processuale dell’imputato, l’appello non argomentava ragioni di censura specifiche, limitandosi a chieder solo il giudizio di prevalenza. A ben vedere il motivo di appello era dunque inammissibile, il ben può essere rilevato in questa sede: infatti, le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201 COGNOME, Rv. 268822 – 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibili possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. pro pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verifica nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Quanto alla dosimetria della pe quantificata in mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione alla, pena previ data l’equivalenza delle circostanze, dall’art. 624 , comma 1, cod. pen: la motivazione del sentenza impugnata ancora la dosimetria alla particolare capacità criminale di NOMECOGNOME non essendo
(
necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata un pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288
01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificament
fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti ril di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189); tuttavia, nel caso
cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente
richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui a
133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e
non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251
del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del
ricorso sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Presidente