Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo processo. La Corte non riesamina i fatti, ma si assicura che la legge sia stata applicata correttamente. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un’impostazione errata dell’impugnazione, come dimostra una recente ordinanza in materia di furto di energia elettrica.
Questo articolo analizza la decisione della Corte di Cassazione, spiegando perché un ricorso basato su motivi generici o ripetitivi è destinato al fallimento e quali sono le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Furto di Energia Elettrica
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di merito, le prove raccolte dimostravano la responsabilità penale dell’imputato, il quale era consapevole della sottrazione illecita di energia.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: la violazione di legge riguardo alla sua presunta responsabilità, l’insussistenza di alcune aggravanti e, di conseguenza, l’avvenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Suprema Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale: l’impugnazione non aveva i requisiti minimi per essere esaminata.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione, basata su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità derivava da due vizi fondamentali presenti nei motivi di ricorso.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
Il primo motivo di ricorso, che contestava la responsabilità dell’imputato, è stato giudicato meramente riproduttivo di argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici della Cassazione hanno sottolineato che il loro ruolo non è quello di effettuare una “rivalutazione” delle prove o una “rilettura alternativa” dei fatti.
Presentare alla Cassazione le stesse censure, senza individuare specifici errori di diritto (come un’errata interpretazione di una norma) o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, rende il motivo generico e, quindi, inammissibile. Il ricorso deve attaccare la logica giuridica della sentenza, non i fatti che ha accertato.
La Manifesta Infondatezza delle Censure
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alle aggravanti e alla prescrizione, sono stati considerati inammissibili, questa volta per “manifesta infondatezza”. La Corte ha osservato che i giudici di merito (sia in primo che in secondo grado) avevano ampiamente e correttamente motivato la loro decisione sulla consapevolezza dell’imputato riguardo alla condotta illecita, giustificando così la presenza delle aggravanti contestate.
Quando un motivo di ricorso è palesemente privo di fondamento legale e non richiede un’analisi approfondita per essere respinto, viene dichiarato manifestamente infondato, un’altra causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento per controllare la legittimità, non un terzo grado di giudizio sui fatti. Le principali implicazioni pratiche sono:
1. Specificità dei Motivi: Un ricorso deve essere specifico e mirato, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, non limitandosi a riproporre le stesse difese.
2. Limiti del Giudizio di Cassazione: È inutile chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare le prove o di fornire una nuova interpretazione dei fatti. Tale attività è preclusa e porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche costi aggiuntivi significativi per il ricorrente, tra cui le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché non è possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già presentate in appello?
Perché la Corte di Cassazione ha il compito di giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti del caso (giudizio di merito). Riproporre le stesse censure equivale a chiedere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte, rendendo il ricorso generico e quindi inammissibile.
Quali erano i motivi principali per cui il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproduzione di censure già adeguatamente respinte in appello, mentre gli altri due motivi, riguardanti le aggravanti e la prescrizione, sono stati ritenuti manifestamente infondati, dato che i giudici di merito avevano già motivato in modo esauriente su tali punti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27303 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10275/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Rizziconi il 13/05/1965;
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica;
che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 16 giugno 2025;
che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente (sotto il profilo della ritenuta consapevolezza della sottrazione), Ł indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e comunque finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso, a mezzo dei quali si deduce l’insussistenza delle aggravanti di cui ai nn. 7 e 7-bis dell’art. 625 cod. pen. e la conseguente prescrizione del reato Ł ugualmente indeducibile per manifesta infondatezza, avendo i giudici di merito ampiamente motivato in ordine alla consapevolezza del ricorrente in ordine alla condotta delittuosa in atto (cfr. pagg. 6 della sentenza di primo grado e 5 di quella di secondo grado); – che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME