Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, la legge richiede che i motivi siano chiari, pertinenti e, soprattutto, specifici. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una contestazione generica, che non entra nel merito delle argomentazioni del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, analizzando un caso relativo a una condanna per evasione e un ricorso basato unicamente sulla presunta eccessività della pena.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Pena per Evasione
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva alla sentenza di secondo grado sollevando un unico motivo: l’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto. In sostanza, riteneva che la pena comminata fosse troppo severa rispetto ai fatti contestati.
La Decisione della Cassazione: la Via del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non valuta se la pena fosse effettivamente eccessiva o meno), ma si ferma a un gradino prima, su un piano procedurale. La conseguenza di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando la totale assenza di specificità nel motivo del ricorso. I giudici hanno evidenziato che l’atto di impugnazione si limitava a lamentare l’eccessività della sanzione senza però confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano, infatti, puntualmente spiegato i criteri utilizzati per determinare la pena.
Per essere ammissibile, il ricorso avrebbe dovuto contestare specificamente quelle motivazioni, spiegando perché, ad esempio, i criteri adottati fossero errati o applicati in modo sproporzionato. Un’affermazione generica di ‘eccessività’ non è sufficiente per attivare un controllo di legittimità da parte della Cassazione. Il ricorso, pertanto, è stato giudicato privo del requisito essenziale della specificità, rendendolo di fatto un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per avere successo, non può limitarsi a una lamentela generica. È necessario un dialogo critico e argomentato con la sentenza che si intende contestare. Chi presenta un ricorso deve analizzare nel dettaglio le motivazioni del giudice precedente e smontarle punto per punto, con riferimenti precisi a norme di legge o vizi logici. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con l’ulteriore conseguenza di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la propria posizione economica senza nemmeno ottenere un esame nel merito della propria istanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo all’eccessività della pena, era privo di specificità. Non si confrontava in modo critico con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito nella sentenza impugnata.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto della condanna contro cui si è ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1878 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 10/11/1981
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28600/24 Piazzese
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo all’eccessività del trattam sanzionatorio – è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024