Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una formalità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, a causa di motivi generici, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso di un imputato condannato per furto, il cui appello è stato respinto proprio per questa ragione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per diversi episodi di furto, sia consumati che tentati. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: la presunta erroneità della motivazione che ne affermava la responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili. Vediamo perché.
Il Primo Motivo: Contestazione Generica della Responsabilità
L’imputato contestava la motivazione della sentenza d’appello, definendola indeterminata. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che il ricorso si limitava a una critica superficiale, senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche della Corte territoriale. In particolare, per uno dei capi d’imputazione, la condanna si basava su un chiaro e inequivocabile riconoscimento fotografico effettuato da un testimone, un elemento probatorio che la difesa non aveva mai messo in discussione nelle fasi precedenti. La Corte ha quindi ritenuto che il motivo di ricorso fosse generico e non idoneo a scalfire la logicità della decisione impugnata.
Il Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava il rifiuto dei giudici di merito di applicare le attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. Il suo giudizio può essere sindacato in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie. La sentenza d’appello aveva fornito una motivazione coerente per negare il beneficio, e ciò è sufficiente secondo la giurisprudenza costante.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su pilastri fondamentali della procedura penale. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti (come il riconoscimento fotografico), ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte.
La Corte ha inoltre precisato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati da tale giudizio.
Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato per l’imputato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, pertinenti e legalmente validi. Una difesa basata su critiche generiche e non supportate da vizi concreti della sentenza impugnata è destinata all’insuccesso e comporta un ulteriore onere economico, rendendo la situazione del condannato ancora più gravosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono generici, indeterminati e non si confrontano specificamente con le argomentazioni circostanziate della sentenza impugnata, risultando così privi dei requisiti richiesti dalla legge.
Il giudice deve considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché gli altri si intendono implicitamente superati da tale valutazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25873 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALATINA il 07/06/2003
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, di condanna per plurimi fatti di furto consumato e tentato;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l’innputato contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, lambisce l’indeterminatezza e non si confronta con le circostanziate argomentazioni della sentenza impugnata. Invero, nel caso di specie, la Corte, pur motivando essenzialmente per relationem, ha congruamente confermato anche l’affermazione di reità per il capo 9) dell’imputazione, precipuamente sulla scorta dell’insondato – da parte della difesa – riconoscimento fotografico certo, operato dalla teste COGNOME;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 02/07/2025.