Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 02/05/1943
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con – « la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per i re detenzione di sostanza stupefacente (qualificato il fatto come di lieve en detenzione e ricettazione di arma clandestina in concorso con il figlio NOME COGNOME* e denuncia due motivi;
ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si lamen mancata indicazione dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla b quali è stata fondata l’affermazione di responsabilità, nonché il man confronto con specifiche censure contenute nell’appello, stigmatizzando l’omes considerazione della ipotesi di connivenza non punibile, essendo la ricorr madre del coimputato, reale possessore dello stupefacente e dell’arma;
rilevato che si tratta di motivo non consentito per la sua a-specificità, la censura di omessa valutazione da parte del giudi dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorren necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decis del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle quest che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di leg dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragio diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto;
ritenuto che il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato alla stre della analitica motivazione (p. 7) sull’ascrivibilità alla donna sia del dello stupefacente, sia dell’arma, siccome rinvenienti anche dalle dichiarazioni confessorie, utilizzabili per la scelta del rito premiale;
ritenuto il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, non consen siccome riproduttivo di doglianze già adeguatamente valutate dalla Cor territoriale e, comunque, aspecifico;
considerato che, infatti, sfugge a censura il ragionamento svolto dalla C territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio – c valorizzato, ai fini della congruità dello stesso la personalità negat ricorrente quale emerge dalla precedente condanna e l’avvenuto riconosciment delle circostanze attenuati generiche con giudizio di prevalenza – poic generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in te determinazione della misura della pena, il giudice del merito eserci discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunci anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri i nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME
271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 26919
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che u valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché – come ne
di specie – sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionam illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25914
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim
equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore