Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIMERCATE il 26/03/1974
avverso l’ordinanza del 21/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di N. COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va rilevato che, con ordinanza del 21 giugno 2024, la Settima Sezione penale della Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avvero la sentenza del 4 dicembre 2023 della Corte di appello di Milano.
2.Con sentenza del 9 gennaio 2025, la Sesta Sezione penale di questa Corte, in accoglimento del ricorso straordinario proposto dal Vallone, revocava l’ordinanza innanzi indicata dando atto che, erroneamente, era stato dato avviso dell’udienza fissata per il 21 giugno 2024 all’avvocato NOME COGNOME omonimo del difensore del ricorrente, ma non al difensore dell’imputato e, per l’effetto, disponeva la sospensione dell’esecuzione della sentenza del 4 dicembre 2023 della Corte di appello di Milano, con rimessione in libertà dell’imputato, e la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, alla Settima sezione.
3.La trattazione del ricorso del Vallone veniva, quindi fissata l’odierna udienza con avviso al difensore del ricorrente.
4.11 ricorso di NOME COGNOME relativo a condanna per il reato di cui agli artt.81, 497-ter, 644 e 629 cod. pen., è proposto per motivi generici e manifestamente infondati che investono il trattamento punitivo irrogato sia per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia per la misura di aumento della pena per la continuazione tra reati, materie che, come noto rientrano nel potere discrezionale dei giudici del merito e che non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione ove le relative statuizioni siano sorrette da sufficiente motivazione.
In relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è, infatti, necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione.
Anche in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, i limiti previsti dall’a cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
La Corte di appello di Milano (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), ha adeguatamente motivato il diniego di applicazione delle circostanze di cui all’art.
62-bis cod. pen. richiamando i precedenti penali dell’imputato e, quanto alla
misura della pena applicata in aumento per i reati di cui agli artt. 644 cod. pen. e
497-ter cod. pen., ha determinato l’aumento in misura davvero minima
(rispettivamente mesi sei e mesi tre) avuto riguardo sia alla misura della pena base (anni sette di reclusione) sia alla edittale prevista dalle richiamate fattispecie
incriminatrici: in tale contesto non appare neppure possibile la indicazione di un ulteriore criterio di valutazione autonomo, se non quello numerico, davvero
esiguo, utilizzato pervenendo ad un risultato che ha rispettato sia il rapporto di proporzione tra le pene che i limiti di cui all’art. 81 cod. pen. , senza cadere in un
surrettizio cumulo materiale di pene.
5.Consegue l’inammissibilità del ricorso e, per l’iter innanzi descritto, non si fa luogo alla condanna al pagamento delle spese.
P. Q. M.
La Consigliera relatrice
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26 maggio 2025