Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24205 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PISTOIA il 14/10/1969 NOME COGNOME nato a NOALE il 04/04/1967
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato rideterminando il trattamento sanzionatorio – la pronuncia di primo grado, con la quale NOME e NOME erano state condannate per i reati di cui agli artt. 624-bis e 493cod. pen;
che, avverso detta sentenza, entrambe le imputate, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
che l’unico motivo del ricorso della COGNOME è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenz impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confron che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel ca esame (cfr. pagina 5 della sentenza);
che l’unico motivo del ricorso presentato dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell COGNOME risulta inammissibile, in quanto, oltre a essere completamente versato in fatto intrinsecamente generico, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritt giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugn
che, nell’interesse della COGNOME, l’avv. NOME COGNOME ha presentato anche un secondo ricorso, che, tuttavia, risulta inammissibile; che il diritto di impugnazione si er “consumato” con la presentazione del precedente ricorso, (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, Rv. 252027); che, in ogni caso, anche a volere ritenere che il secondo ricorso contenga motivi aggiunti, questi ultimi risulterebbero, comunque, inammissibili, atteso ch «l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dal proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che in motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e consid anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850); che, in ogni caso, i due motivi cui si compone il secondo ricorso sono inammissibili; che il primo motivo del secondo ricorso della COGNOME è manifestamente infondato, atteso che, «ai fini della configurabilità del r previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora … i luoghi ne si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavor professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076); che il secondo motivo del secondo ricorso della COGNOME è manifestamente infondato, atteso che la richiesta d applicazione della pena sostitutiva formulata in appello era del tutto generica;
che la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME e la memoria dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME non contengono argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente