Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Quando un ricorso per Cassazione rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro riepilogo dei principi procedurali e sostanziali che governano l’accesso al giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo la conferma della condanna in Appello, ha tentato la via della Cassazione vedendosi però respingere ogni doglianza per ragioni di rito. Analizziamo insieme la decisione per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per Cassazione affidandosi a cinque distinti motivi. Le censure spaziavano dalla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla concessione delle attenuanti generiche, fino a contestazioni sulla recidiva, sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva. Tuttavia, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Ordinanza della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, fornendo una motivazione dettagliata per ciascuno dei motivi proposti. La ragione principale, applicata al primo, terzo e quarto motivo, risiede nella loro natura generica e ripetitiva. La Corte ha osservato come l’appellante si fosse limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un atto meramente apparente, incapace di assolvere alla sua funzione critica.
La recidiva e i precedenti penali come ostacolo
Entrando nel merito delle questioni sostanziali (seppur per motivare l’infondatezza manifesta), la Corte ha ricordato perché la causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non potesse essere applicata. La presenza di precedenti penali, tra cui uno specifico, intervenuti nel quinquennio antecedente, configurava una recidiva specifica infraquinquennale. Questa circostanza, unita alla concreta significatività del delitto, escludeva la particolare tenuità dell’offesa. Analogamente, l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato giustificava il diniego delle attenuanti generiche.
Motivi nuovi e richieste tardive: altri profili di inammissibilità
Il secondo motivo di ricorso, relativo all’erronea applicazione di un’aggravante, è stato dichiarato inammissibile perché “inedito”, ovvero sollevato per la prima volta in sede di legittimità senza essere stato prima sottoposto al giudice d’appello. Infine, anche la doglianza sulla mancata concessione di una pena sostitutiva è caduta nel vuoto. La Corte ha precisato che, in base alla disciplina transitoria della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), la richiesta di pene sostitutive in appello deve essere avanzata dall’imputato al più tardi durante l’udienza di discussione, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter riproporre le medesime questioni di fatto già valutate. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni d’appello è, per definizione, aspecifico e quindi inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che istituti di favore come la non punibilità per tenuità del fatto sono incompatibili con una storia criminale che denoti una certa proclività al delitto, come nel caso della recidiva specifica. Infine, viene sottolineata l’importanza del rispetto delle preclusioni processuali: le richieste, come quella per le pene sostitutive, devono essere formulate nei tempi e nei modi previsti dalla legge, pena la decadenza dalla possibilità di farle valere.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per la redazione dei ricorsi per Cassazione. La specificità critica è un requisito imprescindibile: non basta dissentire, bisogna spiegare perché la decisione del giudice di merito è giuridicamente errata o logicamente viziata. Inoltre, la strategia difensiva deve essere costruita sin dai primi gradi di giudizio, poiché non è possibile introdurre nuove questioni o formulare richieste tardive davanti alla Suprema Corte. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sanzione processuale, ma la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta le regole fondamentali del giudizio di legittimità.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte in appello e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Perché la presenza di precedenti penali ha impedito l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che i precedenti penali dell’imputato, tra cui uno specifico e commesso nel quinquennio, configurassero una recidiva. Questa condizione, indice di una non occasionalità del comportamento illecito, è ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
È possibile richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva per la prima volta in Cassazione?
No. Secondo la disciplina transitoria della Riforma Cartabia citata nell’ordinanza, la richiesta per l’applicazione di pene sostitutive deve essere presentata dall’imputato al più tardi nel corso dell’udienza di discussione davanti al giudice d’appello. Una richiesta formulata per la prima volta in Cassazione è tardiva e, pertanto, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24166 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/06/1998
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
(
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado;
Rilevato che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – con i quali il ricorrent denuncia la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché all’erronea applicazione della recidiva – sono inammissibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838) avendo la Corte territoriale evidenziato l’impossibilità di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto stante l’esistenza di precedenti penali, di cui uno specifico. Tali precedenti, intervenuti nel quinquennio antecedente ai fatti, determinano l’effettiva ricorrenza della recidiva specifica infraquinquennale, stante la concreta significatività del delitto in contestazione in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei suddetti precedenti. Inoltre, l’assenza di elementi positivamente valutabili non consente la concessione delle invocate attenuanti (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede, è inammissibile, trattandosi di motivo inedito inerente a violazione di legge non dedotto in precedenza;
Considerato che il quinto motivo di ricorso – con il quale si deduce la mancata concessione della pena sostitutiva – è inammissibile atteso che, trovando applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice appello è tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità di tali pene solo ove l’imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02); nella specie tale istanza non è stata presentata dal ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente