Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire che il giudizio di legittimità si concentri sulla corretta applicazione della legge e non si trasformi in un terzo grado di merito. Analizziamo una decisione che ribadisce l’importanza di un confronto puntuale con la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La contestazione della correttezza della motivazione che ha fondato il giudizio di colpevolezza.
2. La lamentela per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l’eccessività della pena inflitta.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse trascurato le sue doglianze e che la motivazione della sentenza fosse carente, proponendo una lettura alternativa delle prove.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Confronto
Il primo motivo è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato che l’appellante si è limitato a evocare ‘presunte carenze motivazionali’ in termini vaghi, senza specificare quali doglianze avanzate in appello fossero state effettivamente ignorate. Invece di confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza, il ricorso si è risolto nel proporre una semplice rilettura delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La Cassazione ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è tale quando manca una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Non si può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto; bisogna confutarlo punto per punto.
Il Secondo Motivo: Attenuanti Generiche e Dosimetria della Pena
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che, secondo un orientamento consolidato, per negarle è sufficiente un riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito. Inoltre, l’applicazione di tali attenuanti richiede la presenza di elementi di segno positivo; la loro assenza giustifica pienamente il diniego.
Sul tema della pena, la decisione è stata considerata congruamente motivata in base alle modalità del fatto. La giurisprudenza costante afferma che non c’è spazio per una revisione in sede di legittimità se la motivazione è conforme alla legge e ai canoni della logica, come nel rispetto degli artt. 132 e 133 del codice penale. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento dell’art. 133 c.p., ma è sufficiente che indichi quelli di maggior rilievo nel suo giudizio complessivo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. Questo strumento non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione del diritto. Un ricorso che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi o a criticare genericamente la decisione, non assolve alla sua funzione. La mancanza di specificità trasforma l’appello in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, cosa non permessa in Cassazione. Allo stesso modo, la valutazione delle attenuanti e della congruità della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente, ipotesi non riscontrata nel caso di specie.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace richiede uno sforzo analitico profondo: non basta essere in disaccordo con la decisione, ma è necessario smontarla pezzo per pezzo, dimostrando in modo specifico e puntuale dove e come il giudice di merito abbia errato nell’applicare la legge o abbia fornito una motivazione viziata. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche la conseguenza di un approccio non sufficientemente rigoroso all’atto di impugnazione.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, vaghi e non si confrontano specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, non basta proporre una lettura alternativa dei fatti, ma bisogna dimostrare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del giudice precedente.
Cosa serve per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Per la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono necessari elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. Secondo la Corte, la semplice assenza di tali elementi legittima il giudice a negarle, e per motivare tale diniego è sufficiente un riferimento conciso agli aspetti ritenuti più rilevanti.
Come deve essere motivata la decisione sulla quantità della pena?
Il giudice non è tenuto ad analizzare singolarmente tutti gli elementi elencati nell’art. 133 del codice penale. È sufficiente che la motivazione indichi gli elementi che hanno assunto un rilievo preponderante nel suo giudizio discrezionale, come le modalità del fatto, purché la decisione sia logica e conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 29/09/1992
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego della circostanza di cui all’art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 13 della sentenza impugnata); sul punto, giova tra l’altro ricordare come l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P QM
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
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Il Co sigliere estensore
I ^Presidente