Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la forma è sostanza. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare censure precise e dettagliate. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, come emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo provvedimento non solo ribadisce principi procedurali consolidati ma offre anche chiarimenti importanti sulla liquidazione delle spese alla parte civile.
Il Fatto e il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge in relazione al rigetto di una richiesta di citazione a prova contraria, formulata ai sensi dell’art. 468, comma 4, del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa lamentava di non aver potuto chiamare un testimone a proprio favore.
Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha ritenuto il motivo di ricorso del tutto infondato, arrivando a una pronuncia di ricorso inammissibile. La decisione si basa su due profili critici del motivo d’appello:
1. Genericità: Il ricorso è stato giudicato come una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
2. Mancanza di Specificità: La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse correttamente ritenuto la richiesta di esame testimoniale troppo generica, poiché non conteneva alcuna indicazione specifica sulle circostanze che il testimone avrebbe dovuto riferire.
Di conseguenza, non solo l’impugnazione è stata respinta, ma la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Questione delle Spese Legali della Parte Civile
Un aspetto di particolare interesse dell’ordinanza riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dal difensore della parte civile. La Corte ha respinto tale richiesta, applicando un principio consolidato. La liquidazione delle spese è dovuta solo se la parte civile ha svolto un’effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversaria. Nel contesto di un procedimento che si conclude con una dichiarazione di inammissibilità, la semplice memoria depositata dalla parte civile non viene considerata un’attività sufficiente a giustificare il rimborso delle spese, in quanto non si è entrati nel merito della controversia.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio fondamentale secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e devono confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata. Un motivo che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la valutazione del giudice precedente sarebbe errata in diritto, è inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Nel caso di specie, la difesa non ha saputo indicare quali fossero le circostanze concrete e rilevanti su cui il testimone avrebbe dovuto deporre, rendendo la sua richiesta esplorativa e, quindi, correttamente rigettata. La Cassazione, confermando questa valutazione, ha ribadito che il diritto alla prova contraria non è illimitato, ma deve essere esercitato in modo specifico e pertinente.
Per quanto riguarda le spese della parte civile, la motivazione è altrettanto chiara: il diritto al rimborso sorge in conseguenza di un’attività difensiva sostanziale. Se il ricorso viene bloccato all’ingresso per un vizio procedurale (come la genericità), non si svolge un vero e proprio contraddittorio sul merito. L’attività della parte civile, in questo scenario, non è finalizzata a contrastare le tesi avversarie, ma solo a far valere l’inammissibilità stessa, un’attività che secondo la Corte non giustifica la condanna della controparte al pagamento delle spese.
le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima, per gli avvocati, è un monito sulla necessità di redigere ricorsi con estrema precisione, evitando la mera ripetizione di argomenti già spesi e concentrandosi sui vizi di legge specifici della sentenza impugnata. Un ricorso generico non solo è inutile, ma comporta anche costi significativi per l’assistito. La seconda lezione riguarda la tutela della parte civile: il suo diritto al rimborso delle spese legali in Cassazione è strettamente collegato allo svolgimento di un’effettiva attività difensiva sul merito del ricorso. In caso di inammissibilità, tale diritto può essere negato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era considerato generico, non specifico e riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che la richiesta di prova testimoniale era troppo generica?
Significa che la difesa non aveva indicato con sufficiente precisione le circostanze specifiche su cui il testimone avrebbe dovuto deporre, rendendo la richiesta vaga e non valutabile ai fini della sua pertinenza e rilevanza per il processo.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha negato il rimborso delle spese legali alla parte civile?
Il rimborso è stato negato perché, essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, non si è svolto un dibattito sul merito. L’attività della parte civile, limitata al deposito di una memoria, non è stata considerata un’effettiva e sostanziale difesa volta a contrastare la pretesa avversaria, requisito necessario per la liquidazione delle spese in questi contesti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 13/04/1971
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
±ue
N. 13373/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni presentate dalla parte civile in data 4 luglio 2025;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, concernente la violazione di legge per il rigetto della richiesta della citazione a prova contraria ex art. 468 co. 4 cod. proc. pen., risulta, oltre che generico, altresì, privo di specifici quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito là dove considera la richiesta dell’esame del teste troppo generica e non contenente alcuna indicazione sulle circostanze oggetto dell’invocata deposizione (v. in particolare p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attivi diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di nat civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7 ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025