Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche e fondate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce che la semplice riproposizione di argomenti già bocciati in appello porta a una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulla differenza tra un’impugnazione efficace e un tentativo destinato al fallimento.
I Fatti del Caso: Appello contro una Condanna per Minacce Aggravate
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di minaccia aggravata, ai sensi degli articoli 612 e 339 del codice penale. La Corte di Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: la presunta erronea applicazione di un’aggravante e il mancato riconoscimento di una serie di benefici, tra cui la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), le attenuanti generiche e l’esclusione della recidiva.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa della specificità e fondatezza dei motivi addotti.
Il primo motivo, relativo alla sussistenza dell’aggravante, è stato liquidato come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le stesse difese, senza formulare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. Questo comportamento processuale, secondo la Corte, non assolve alla funzione tipica del ricorso, che deve essere una critica mirata e non una semplice riproposizione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e generico. L’imputato lamentava il mancato riconoscimento di vari benefici, ma la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse esente da vizi logici.
Le Motivazioni: La Valutazione della Personalità dell’Imputato
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha confermato il rigetto delle richieste dell’imputato. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche, il beneficio della non punibilità e altri vantaggi sulla base di una valutazione complessiva della personalità del soggetto. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale valutazione logica e ineccepibile.
È emerso che l’imputato non aveva mostrato alcun ‘segnale di resipiscenza’ o di comprensione del disvalore della sua condotta. Il suo comportamento è stato ricondotto all’abuso di alcol e a un’indole violenta, desumibile anche da precedenti condanne penali. Su queste basi, il giudice ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla possibilità che l’imputato potesse astenersi dal commettere nuovi reati in futuro. Questa valutazione, non limitandosi alla sola gravità del reato ma esaminando aspetti soggettivi e la capacità a delinquere, è stata considerata un giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato la conferma definitiva della condanna. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio concreto nella sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già presentati e respinti in appello, oppure quando i motivi sono generici e non individuano critiche specifiche alla logica della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche e altri benefici all’imputato?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione era basata su una valutazione logica della personalità dell’imputato, caratterizzata da assenza di pentimento (resipiscenza), indole violenta e precedenti penali, elementi che hanno portato a una prognosi sfavorevole sulla sua condotta futura.
Cosa significa che la valutazione del giudice di merito non scade nell’illogicità?
Significa che il ragionamento del giudice, pur essendo un giudizio di merito, è considerato valido e non criticabile in Cassazione se si basa su argomentazioni coerenti e complete, come l’analisi non solo della gravità del reato, ma anche degli aspetti soggettivi e della personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1961 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1961 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/11/1982
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 5) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell’art. 131 bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche, della conversione delle pene detentive e della esclusione della recidiva è:
– manifestamente infondato in presenza (pag. 7) di una motivazione esente da evidenti illogicità per le circostanze attenuanti generiche, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in presenza di una motivazione che ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio di cui all’art.131 bis cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva e della conversione delle pene detentiva argomentazioni logiche e ineccepibili (l’imputato non è infatti pervenuto ad alcun segnale di resipiscenza e di comprensione del disvalore della propria condotta e il suo atteggiamento pare piuttosto riconducibile all’assunzione di alcol e alla sua indole violenta, quale desumibile dalle condanne penali e da lui già riportate) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
– altresì generico non indicando gli specifici punti della sentenza oggetto di censura.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consiglere estensore
Il Presidente