Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LIVORNO il 12/06/1968
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte appello Firenze ha riformato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Livorno il 13 novembre 2023 e ha rideterminato la pena in mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 600 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 697 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOMEvizio di motivazione ed erronea determinazione della pena base, nonché mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche per avere, il primo giudice, individuato la pena di mesi sei di arresto ed euro 1000 di ammenda, come pena finale non come pena base, quindi, già operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione del rito e per vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche rispetto alle ragioni, in fatto e diritto che le sorreggono e comunque inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Rilevato che, diversamente da quanto dedotto, il primo giudice, secondo la esauriente motivazione, sul punto, della Corte territoriale, ha individuato la pena base per il più grave reato di cui al capo b), in quella di mesi sei di arresto e euro 1000 d ammenda, procedendo all’aumento di questa, ex art. 81 cod. pen., a mesi nove di arresto ed euro 1.200 di ammenda, poi ridotta per il rito di un terzo, riduzione che, invece, la Corte territoriale ha portato alla metà trattandosi di reati contravvenzionali.
Ritenuto, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che comunque il ricorso è generico perché si limita a rimarcare l’omessa motivazione senza indicare, puntualmente, le ragioni per le quali queste andavano concesse e che erano state a base del motivo di appello asseritamente pretermesso.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
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Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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esidente