Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto
il primo soffre di aspecificità estrinseca perche non si confronta in alcun modo con l puntuali, logiche e corrette in diritto considerazioni spese dalla Corte di appello nel riba l’assoluzione decretata in primo grado avuto riguardo ad entrambi i reati ascritti al ricorrent
il secondo, inerente il diniego dellkattenuantt ex art 62-bis, è generico e anche es aspecifico rispetto alle ragioni con le quali la Corte ha escluso le dette attenuanti;
4, il terzo, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad bis è generico perché non precisa le ragioni che dovrebbero sostenere, in termini di immediatezza della relativa situazione in fatto, una scelta di segno contrario, comunque preclusa ex lege con riguardo al 337 cp e per abitualità ostativa con riguardo alla violazione dell’al dlgs n. 159 del 2011 allapresenza delle diverse condanne per fatti identici (due) o analoghi (una per evasione) emergenti dal casellario in atti;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 giugno 2025.