Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere esaminato, un ricorso deve contenere motivi specifici e non generici. Quando le doglianze non si confrontano puntualmente con la decisione impugnata, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le conseguenze della loro inosservanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva riformato una precedente sentenza di assoluzione di primo grado, dichiarando l’imputato colpevole per due reati. L’imputato ha quindi deciso di impugnare la decisione di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a tre distinti motivi.
Il primo motivo mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte territoriale. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infine, il terzo motivo verteva sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. I giudici di legittimità hanno analizzato ciascuno dei tre motivi, riscontrando in tutti un vizio di genericità e aspecificità che ne ha impedito l’esame nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando così la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per la sua decisione, esaminando ogni motivo singolarmente.
1. Primo motivo: Aspecificità estrinseca. Il ricorso, secondo i giudici, non si confrontava in alcun modo con le “puntuali, logiche e corrette in diritto considerazioni” della Corte d’Appello. Invece di contestare specificamente le argomentazioni che avevano portato a ribaltare l’assoluzione, il motivo si limitava a una critica generica, rendendolo di fatto inefficace.
2. Secondo motivo: Genericità sul diniego delle attenuanti. Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è stata giudicata generica e aspecifica. Il ricorrente non ha saputo contrapporre argomenti validi alle ragioni con cui la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di escludere tali circostanze.
3. Terzo motivo: Inapplicabilità della tenuità del fatto. Il motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stato respinto per due ragioni distinte. Per uno dei reati contestati (art. 337 c.p.), la legge stessa ne preclude l’applicazione. Per l’altro reato (violazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011), l’applicazione era impedita dall'”abitualità ostativa” del ricorrente, il cui casellario giudiziale riportava diverse condanne per fatti identici o analoghi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame sottolinea con forza l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata; è necessario articolare una critica precisa, puntuale e pertinente, che si confronti direttamente con la motivazione del giudice precedente. In assenza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza che le ragioni di merito non vengono neppure esaminate. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una redazione tecnica e rigorosa degli atti di impugnazione per garantire la tutela effettiva dei diritti nel processo penale.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi presentati erano generici e aspecifici, ovvero non contestavano in modo puntuale e diretto le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’ e ‘aspecifici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza di condanna non erano sufficientemente dettagliate e non si confrontavano in modo specifico con le ragioni logiche e giuridiche esposte dai giudici d’appello per motivare la loro decisione. In pratica, il ricorso non spiegava perché la motivazione della sentenza precedente fosse sbagliata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa per due ragioni: per uno dei reati era preclusa direttamente dalla legge (ex lege), mentre per l’altro era impedita dalla cosiddetta ‘abitualità ostativa’, ossia dalla presenza nel casellario giudiziale del ricorrente di precedenti condanne per reati identici o analoghi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 05/06/1997
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto
il primo soffre di aspecificità estrinseca perche non si confronta in alcun modo con l puntuali, logiche e corrette in diritto considerazioni spese dalla Corte di appello nel riba l’assoluzione decretata in primo grado avuto riguardo ad entrambi i reati ascritti al ricorrent
il secondo, inerente il diniego dellkattenuantt ex art 62-bis, è generico e anche es aspecifico rispetto alle ragioni con le quali la Corte ha escluso le dette attenuanti;
4, il terzo, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad bis è generico perché non precisa le ragioni che dovrebbero sostenere, in termini di immediatezza della relativa situazione in fatto, una scelta di segno contrario, comunque preclusa ex lege con riguardo al 337 cp e per abitualità ostativa con riguardo alla violazione dell’al dlgs n. 159 del 2011 allapresenza delle diverse condanne per fatti identici (due) o analoghi (una per evasione) emergenti dal casellario in atti;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 giugno 2025.