Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario formulare motivi specifici, pertinenti e, soprattutto, non meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione priva di questi requisiti sia destinata a un esito sfavorevole, portando alla dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di evasione. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, decideva di adire la Suprema Corte, lamentando una serie di vizi nella valutazione delle prove, nella configurazione del dolo e nella mancata applicazione di una causa di non punibilità.
La Decisione della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, constatando che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che costituiscono una vera e propria guida per la corretta redazione di un ricorso.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo e più rilevante motivo di inammissibilità risiedeva nel carattere meramente riproduttivo delle censure. La difesa si era limitata a riproporre le stesse questioni già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono ripresentare all’infinito le stesse argomentazioni. I motivi devono essere nuovi o, quantomeno, devono criticare in modo specifico e puntuale le ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi logici manifesti, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Genericità sulla Questione del Dolo e della Particolare Tenuità del Fatto
Un secondo profilo di criticità riguardava le contestazioni relative all’elemento soggettivo del reato (il dolo) e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato generico. In relazione al dolo, la difesa ha sollevato profili non prospettati nel precedente grado di giudizio o comunque attinenti a elementi oggettivi del reato già correttamente valutati.
Per quanto riguarda la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., il ricorso mancava di ‘funzionalità’: non indicava su quali specifici elementi di fatto (desumibili dalla condotta o dall’intensità del dolo) si sarebbe dovuto fondare il giudizio di particolare tenuità. Invocare una norma non è sufficiente; è onere della parte indicare concretamente perché quella norma dovrebbe trovare applicazione nel caso specifico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ci insegna una lezione fondamentale sulla tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia specifico, critico e non meramente ripetitivo. Ogni censura deve individuare con precisione l’errore commesso dal giudice precedente e argomentare in punto di diritto, senza tentare di ottenere un nuovo e non consentito esame del merito. La superficialità e la genericità non solo precludono l’esame della questione, ma comportano anche significative sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure quando sono generici e non specificano puntualmente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente invocare una norma per chiederne l’applicazione?
No, non è sufficiente. Come chiarito dalla Corte, per chiedere l’applicazione di un istituto come la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il ricorso deve indicare con precisione e funzionalità gli specifici elementi di fatto sui quali si basa la richiesta, non potendosi limitare a una generica invocazione della norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 12/12/1997
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto r per un verso- avuto riguardo al giudizio di responsabilità, alla valutazione degli elementi probatori diretti a confermare la condotta materiale tenuta ricorrente a sostegno della contestata evasione e alla valutazione inerente alla recidiva- son meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e.disattesi dai giudici merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglian difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; in relazione al dolo, il ricorso introduce profili di contestazione prospettati con l’appello e comunque a ben vedere / unicamente inerenti ai tratti costituitivi di matrice oggettiva del reato contestato, per quanto già detto disattesi dalla Corte del merito; relazione alla mancata applicazione dell’ad 131 bis cp, a prescindere dalle considerazioni spese dalla sentenza gravata, il ricorso, non diversamente dall’appello, manca di precisare, con l dovuta funzionalità, su quali elementi in fatto, evincibili dal tenore oggettivo della cond dalla intensità del dolo, possa nel caso legarsi il giudizio di particolare tenuità dell’ rivendicato dalla difesa, tali non potendosi ritenere quelli prospettati;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 Giugno 2025.