Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12634 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12634 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il 26/08/1992
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per il delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., prospettando anche il travisamento della prova – va evidenziato che la doglianza non è deducibile in sede di legittimità come proposta, in quanto fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello – cfr. primo e secondo motivo come ricapitolati dalla Corte di appello e non contestati – e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi le doglianze considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Inoltre, il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione – avente
natura di “diritto consolidato” – espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, Purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr. Sez. 4, n. 13384 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01; conf.: N. 19864 del 2019 Rv. 276531 – 01, N. 2296 del 2014 Rv. 257771 – 01, N. 15492 del 2020 Rv. 27914$ – 01, N. 50994 del 2019 Rv. 278195 03). Nel caso in esame l’attendibilità della dichiarazione del teste – che aveva individuato in fotografia l’imputato quale concorrente nel reato di furto dello scooter e, poi, era divenu irreperibile – viene tratta dalla deposizione della teste COGNOME che riferisce una dinamica sovrapponibile a quella resa dall’irreperibile, per numero di persone e per modalità della condotta, come anche per caratteristiche, facendo riferimento alla circostanza che uno dei due ladri aveva un braccio ingessato e aggiungendo anche che i due ladri avevano parlato proprio con il teste resosi irreperibile, a riprova della diretta percezione degli eventi da par quest’ultimo. Pertanto, manifestamente infondata è la doglianza a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, in cui si afferma che la responsabilità del ricorrente è st affermata attraverso l’utilizzo congiunto del verbale di SIT e la deposizione resa dalla test COGNOME;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 625 n.7 cod. pen. quanto alla esposizione alla pubblic fede – non è deducibile, come formulato, in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dalla Corte merito, per le ragioni già in precedenza esposte: nel caso di specie la contestazione mossa con il ricorso, a fronte della affermazione che lo scooter oggetto di furto fosse sulla pubblica v risulta generica in quanto sarebbe dovuto essere contestato il risultato di prova sul punto con la deduzione di travisamento puntualmente argomentata, oltre che corredata dell’indicazione dell’atto probatorio travisato; né, tanto meno, si è prospettata altrimenti l’esclusi dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede perché in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 de 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280493 – 01; conf. N. 14305 del 2008 Rv. 239488 – 01);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’attenuante dell’articolo 62 n.4. cod. pen.- è manifestamente infondato, ritenuto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del
13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Nel caso di specie la Corte territoriale motiva sul punto, ritenendo non di rilevanza minima il danno potenzialmente arrecato alla persona offesa dalla condotta de ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente