Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, deve essere specifica e non generica. Quando i motivi sono vaghi, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un’ulteriore sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire le ragioni di una simile decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. All’imputato veniva contestato di aver sottratto componenti metalliche da infrastrutture destinate a servizi di trasporto, commettendo il fatto con violenza sulle cose.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due motivi:
1. La richiesta di riqualificare il reato da furto consumato a furto tentato, sostenendo che l’azione non si fosse conclusa.
2. Una critica generica alla correttezza della motivazione della sentenza d’appello.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e indeterminatezza delle censure mosse dal ricorrente.
Il Tentativo di Riqualificazione del Reato
Il primo motivo, relativo alla distinzione tra furto tentato e consumato, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, l’azione furtiva era già stata portata a compimento. L’imputato, infatti, non è stato sorpreso nell’atto di sottrarre i beni, ma è stato intercettato dalle forze dell’ordine solo in un momento successivo, mentre si stava già allontanando dal luogo del delitto con la refurtiva. Questo elemento è stato decisivo per considerare il reato come consumato, in quanto il possesso dei beni era già stato pienamente acquisito.
La Genericità degli Altri Motivi di Appello
Anche le altre censure sono state giudicate inammissibili per la loro assoluta genericità. Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Allo stesso modo, il secondo motivo di ricorso, che contestava la motivazione della sentenza, è stato considerato privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici della motivazione che riteneva errati, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. È necessario che l’appellante articoli censure specifiche, puntuali e pertinenti, dialogando criticamente con la decisione che intende contestare. Un motivo di ricorso è considerato generico quando non specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, o quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza indicare le criticità della motivazione del giudice d’appello. In questo caso, la mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte Suprema valutare il merito delle questioni, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa pronuncia serve come importante monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo per il condannato, ma comporta anche conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che le censure mosse a una sentenza siano chiaramente articolate, fondate su precisi riferimenti normativi e fattuali, e capaci di evidenziare le specifiche lacune o errori logico-giuridici della decisione impugnata. In assenza di tali requisiti, l’esito è segnato.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Secondo la decisione, un furto è consumato quando l’agente ha acquisito il pieno possesso della refurtiva e si è già allontanato dal luogo del reato. Non è un tentativo se l’azione non viene interrotta durante la sua esecuzione, ma solo in un momento successivo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e eccessivamente generici. Il ricorrente non ha formulato critiche specifiche e dettagliate contro la motivazione della sentenza d’appello, violando i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12823 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 19/04/1959
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di furto con l’aggravante di aver commesso il fatto usando la violenza sulle cose e del fatto commesso su componenti metalliche sottratte ad infrastrutture destinate alla erogazione di servizi di trasporto.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura in principalità la mancata riqualificazione del fatto sotto il titolo del furto tentato è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato come, contrariamente a quanto genericamente eccepito, l’azione furtiva non è stata osservata fin dal suo inizio dagli operanti che hanno intercettato l’imputato solo all’uscita di una strada poderale mentre stava allontanandosi dal luogo in cui aveva sottratto i beni oggetto di contestazione. Mere censure in fatto, peraltro assolutamente generiche, sono poi quelle svolte sempre con il primo motivo in merito alla commisurazione della pena, mentre del tutto generiche sono quelle formulate con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che il ricorrente non si confronta in proposito con la motivazione della sentenza.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione della sentenza è parimenti generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025