Ricorso Inammissibile: Analisi di una Pronuncia della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma precisa, ribadisce principi consolidati in materia di specificità dei motivi di ricorso e valutazione della prova. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia aggravata, decide di presentare ricorso per Cassazione. La difesa solleva diverse questioni, contestando vari aspetti della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i motivi del ricorso riguardavano la valutazione della testimonianza della persona offesa, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego della sospensione condizionale della pena e l’eccessività della sanzione inflitta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli, per ragioni diverse, non meritevoli di accoglimento. La decisione finale è stata quella di dichiarare l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Credibilità della Persona Offesa
Il primo motivo criticava la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La Cassazione lo ha giudicato manifestamente infondato, ricordando un principio cardine del nostro ordinamento: le dichiarazioni della vittima possono, da sole, costituire il fondamento per un’affermazione di responsabilità. Ciò è possibile a condizione che il giudice compia una rigorosa verifica sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità oggettiva del suo racconto, fornendo una motivazione logica e coerente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere.
La Genericità dei Motivi sulle Attenuanti
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto generico. La Corte ha richiamato un importante principio enunciato dalle Sezioni Unite: un motivo di impugnazione è inammissibile se non articola critiche specifiche e argomentate contro la decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui il giudice precedente ha motivato la sua scelta. Una contestazione vaga non è sufficiente a innescare un nuovo giudizio.
Diniego della Sospensione Condizionale e Altri Motivi
Anche il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato il diniego sulla base di argomentazioni logiche e ineccepibili, ovvero la sussistenza di due precedenti penali ostativi. Analogamente, le censure relative all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. e all’eccessività della pena sono state respinte perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi logici o giuridici riconducibili alle categorie previste dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi che regolano il giudizio di legittimità. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi del provvedimento e argomentare in modo specifico le proprie censure. La genericità, la ripetitività o la manifesta infondatezza dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e specificità. Presentare un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma che il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso strumenti tecnici adeguati, evitando contestazioni generiche che non si confrontano puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende criticare.
La sola dichiarazione della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento di una condanna, a condizione che il giudice ne verifichi, con adeguata motivazione, la credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva del suo racconto.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato “generico”?
Un motivo di ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando non enuncia e non argomenta in modo specifico i rilievi critici contro la decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 27/06/1956
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 cod. pen. in relazione all’art. 339 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui contesta l’assenza di una adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è generico in ragione della estrema genericità con cui il motivo era stato proposto in sede di appello e in considerazione delle indicazioni di questa Corte secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (S.U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268822).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen., e il quinto motivo di ricorso, in cui si contesta la determinazione della eccessività della pena è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’illegittima ed erroneità della sentenza circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di due precedenti ostativi).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidente