Ricorso Inammissibile: Lezioni dalla Cassazione sui Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la forma è sostanza. Un’impugnazione mal formulata rischia di essere archiviata senza nemmeno un esame nel merito. Questo è il principio cardine che emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità e aspecificità dei motivi presentati. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali sono gli errori da evitare per garantire che un ricorso venga esaminato nel suo contenuto.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. In primo luogo, lamentava la violazione del diritto di difesa, sostenendo che il processo d’appello si fosse svolto in sua assenza e del suo difensore, nonostante un legittimo impedimento. In secondo luogo, contestava l’applicazione di una circostanza aggravante, ritenendola ingiustificata. Infine, metteva in dubbio la validità dell’identificazione effettuata nei suoi confronti dalla persona offesa durante la fase delle indagini preliminari.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intera impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Invece di entrare nel merito delle questioni sollevate, i giudici si sono fermati a un livello preliminare, constatando che i motivi del ricorso non rispettavano i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un’analisi attenta di ciascun motivo di ricorso, evidenziandone le carenze strutturali. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Il motivo sulla violazione del diritto di difesa
Il ricorrente sosteneva che il processo d’appello fosse nullo perché celebrato in sua assenza e del suo difensore. La Cassazione ha ritenuto questo motivo ‘aspecifico’. Perché? Perché non si confrontava con la motivazione della Corte di Appello, la quale aveva già chiarito che per quel procedimento non era mai pervenuta una richiesta di trattazione orale. Senza tale richiesta, l’istanza di rinvio per impedimento perdeva di rilevanza. Il ricorso, quindi, ignorava un punto cruciale della decisione impugnata, rendendo la doglianza inefficace.
La genericità sulla contestazione dell’aggravante
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione di una circostanza aggravante, è stato considerato ‘generico’. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Cassazione ricorda che un motivo di ricorso non può essere una mera ripetizione di censure già esaminate, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, evidenziandone le specifiche lacune logiche o giuridiche. La Corte d’Appello, peraltro, aveva motivato in modo logico e completo la sussistenza dell’aggravante, basandosi su una valutazione complessiva dei fatti.
L’identificazione come prova atipica
Infine, la Corte ha definito ‘manifestamente infondato’ il motivo che contestava la validità dell’identificazione dell’imputato. Il ricorrente la considerava un atto non qualificabile come ‘riconoscimento’ formale. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il riconoscimento effettuato dalla persona offesa in sede di indagini preliminari costituisce una ‘prova atipica’. Come tale, non è un atto nullo, ma un elemento che il giudice può e deve valutare liberamente, insieme a tutte le altre prove raccolte, per formare il proprio convincimento. La motivazione della Corte di Appello su questo punto è stata ritenuta congrua e lineare.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e specificità. Non è sufficiente elencare le proprie lamentele; è necessario dialogare criticamente con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto. Riproporre le stesse difese già respinte o ignorare passaggi chiave della motivazione del giudice precedente conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La vicenda sottolinea inoltre la flessibilità del sistema probatorio penale, che ammette e valorizza anche le prove ‘atipiche’ come l’identificazione informale, purché il giudice ne dia conto con una motivazione logica e coerente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per ‘genericità’ dei motivi?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già discussi e respinti nel grado di giudizio precedente, senza individuare vizi logici o giuridici puntuali.
Il riconoscimento di un imputato fatto dalla vittima durante le indagini ha valore di prova?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, tale atto costituisce una ‘prova atipica’. Pur non essendo un riconoscimento formale ai sensi del codice, è un elemento pienamente utilizzabile e valutabile dal giudice insieme a tutte le altre prove raccolte nel processo.
Cosa succede se si chiede un rinvio per legittimo impedimento senza aver prima richiesto la trattazione orale del processo d’appello?
Nel caso specifico esaminato, la Corte ha stabilito che la mancata richiesta di trattazione orale ha reso irrilevante la successiva istanza di rinvio per impedimento. Di conseguenza, il motivo di ricorso basato sulla presunta violazione del diritto di difesa è stato giudicato aspecifico e respinto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il 16/10/1991
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 606 comma primo lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 cod. proc. pen. lett. c), essendo stato il processo di appello celebrato in assenza del difensore e dell’imputato legittimamente impediti, è aspecifico poiché non si confronta con gli argomenti esposti dalla corte di appello a pagina 2 della motivazione ove nella esposizione dello svolgimento del processo sottolinea che per il presente procedimento non era pervenuta regolare richiesta di trattazione orale così che il chiesto rinvio per impedimento non aveva rilievo alcuno;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 comma primo n. 5 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante nel caso di specie alla luce di una complessiva valutazione delle circostanze fattuali, non limitandosi alla considerazione della sola età della vittima e, comunque, facendo adeguata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
considerato che la doglianza avente ad oggetto la violazione dell’art. 162-ter cod. pen. è generica poiché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la validità dell’identificazione dello Spicuzza effettuata dalla p.o. che non potrebbe qualificarsi quale riconoscimento, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che dà atto dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento effettuato in sede di indagini preliminari costituisce prova atipica e, in quanto tale, sottoposta alla valutazione del giudice unitamente agli altri elementi del compendio probatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.