Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica ai Motivi di Rigetto in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli procedurali e alla sostanza degli argomenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente respinto se non rispetta i canoni imposti dalla legge. Analizziamo una decisione che evidenzia gli errori più comuni che possono portare alla condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda, offrendo spunti pratici per chi opera nel settore legale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro distinti motivi, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
L’Analisi della Corte di Cassazione: i motivi di un ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: l’intero ricorso era da dichiararsi inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Primo Motivo: La Condizione di Procedibilità
Il ricorrente lamentava la presunta violazione dell’art. 336 del codice di procedura penale, sostenendo la mancanza della condizione di procedibilità, ovvero la querela. La Corte ha liquidato rapidamente questa doglianza come manifestamente infondata. Dagli atti processuali, infatti, emergeva chiaramente che la persona offesa aveva sporto denuncia con un’espressa richiesta di procedere nei confronti del responsabile, adempiendo così a ogni requisito di legge.
Il Secondo Motivo: La Genericità dell’Argomentazione
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 162 ter del codice penale, è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato che gli argomenti erano stati proposti in modo non specifico e senza una reale correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., è una causa diretta di inammissibilità. Un ricorso efficace deve confrontarsi puntualmente con la decisione che intende criticare, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni.
Il Terzo Motivo: Le Attenuanti Generiche
La difesa contestava anche la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha respinto il motivo, ricordando che la valutazione sul merito delle attenuanti non è consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti più rilevanti. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata logica e priva di vizi.
Il Quarto Motivo: Le Sanzioni Sostitutive e l’Onere della Richiesta
L’ultimo motivo riguardava la mancata applicazione d’ufficio delle sanzioni sostitutive. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per una ragione procedurale cruciale: la questione non era stata sollevata nei motivi d’appello. L’art. 606, comma 3, c.p.p. stabilisce che non si possono dedurre in Cassazione questioni non prospettate nel giudizio precedente. Inoltre, la Corte ha chiarito che l’applicazione di pene sostitutive non è un obbligo per il giudice, ma una facoltà discrezionale, da esercitare in assenza di una specifica richiesta.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali inderogabili. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico, pertinente e sollevare questioni che rientrano nei limiti del giudizio di legittimità. I giudici hanno ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per introdurre nuove tematiche non discusse in appello o per richiedere una rivalutazione del merito dei fatti. La genericità delle argomentazioni e il mancato rispetto delle preclusioni processuali sono ostacoli insormontabili che portano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. Ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, specifico e fondato su vizi di legittimità e non di merito. La vicenda insegna che le strategie difensive devono essere costruite sin dal primo grado di giudizio, poiché le omissioni e le negligenze procedurali nei gradi inferiori non possono essere sanate davanti alla Corte di Cassazione. Il risultato è una condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che trasforma un tentativo di riforma della sentenza in un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando è fondato su argomenti non specifici e privo di una chiara correlazione con le ragioni argomentate nella decisione impugnata, rendendolo così inammissibile.
È obbligatorio per un giudice concedere le attenuanti generiche se vi sono elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Si può chiedere l’applicazione di sanzioni sostitutive per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive deve essere dedotta come motivo di appello. Se la questione non viene sollevata nel precedente grado di giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, pena l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt.56, 624 e 625 commi nn. 2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione dell’art. 336 cod. proc. pen. circa la sussistenza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal verbale di denuncia resa dalla persona offesa il 02.04.2021 presso la Questura di Catania dalla quale emerge la espressa richiesta di procedere nei confronti del responsabile.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all’art. 162 ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti non specifici sin dalla proposizione degli stessi in sede di discussione orale nel giudizio di appello; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Considerato che il quarto e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l’assenza dell’applicazione d’ufficio delle sanzioni sostitutive, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
In assenza di una espressa richiesta, va rilevato che non vi è obbligo di disporre pene sostitutive, ma solo una possibilità in piena discrezionalità dell’organo decidente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell ammende.
Il consiflere 9e,sore
COGNOME Il Presidente
Così deciso il 12 febbraio 2025