Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le lamentele già esposte nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice reiterazione di argomentazioni già respinte. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna in primo grado per il reato di rissa, previsto dall’articolo 588 del codice penale. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Napoli. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso Presentati
La difesa dell’imputato ha articolato il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si contestava la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., una causa di non punibilità per reati di lieve entità. La Corte d’Appello aveva respinto questa richiesta basandosi sull’intensità del dolo.
2. Mancata esclusione della recidiva: Si chiedeva di non applicare l’aggravante della recidiva (art. 99 c.p.), che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva.
3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: Infine, si lamentava la mancata concessione delle attenuanti e l’eccessiva dosimetria della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale fondamentale. I giudici hanno osservato che il primo motivo era manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione corretta e logica sul perché non applicare la causa di non punibilità, facendo leva sull’intensità dell’intenzione criminale (dolo).
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la Corte ha rilevato che essi si risolvevano in una “pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito”. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica argomentata e specifica contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni. Questo comportamento processuale rende i motivi del ricorso non specifici, ma solo apparenti, privandoli della loro funzione tipica, che è quella di criticare in modo puntuale la decisione impugnata.
La Suprema Corte, citando precedenti giurisprudenziali consolidati (come Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 e Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014), ha ribadito che un ricorso così formulato non può essere accolto. La sentenza di appello, secondo i giudici, aveva già fornito una motivazione immune da vizi logici sui punti contestati.
Le Conclusioni della Corte
La conseguenza diretta della dichiarazione di ricorso inammissibile è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando così del requisito della specificità richiesto per un legittimo ricorso in Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘non specifici’?
Significa che le argomentazioni non costituiscono una critica mirata e argomentata contro la decisione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre lamentele generiche già valutate, senza assolvere alla funzione di contestare puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 23/01/1989
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 588 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione sulla sussistenza del fatto contestato di cui a pag. 3 della sentenza impugnata (sulla intensità del dolo).
Rilevato che il secondo motivo con cui si denunzia violazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.; e il terzo e ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche e sulla dosimetria della pena sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
La sentenza impugnata ha fornito sugli specifici punti motivazione in fatto immune da vizi logici (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
ore GLYPH Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Presidente