Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione non è un diritto incondizionato, ma è subordinato a requisiti precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o sulla mera riproposizione di argomenti già esaminati, non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Analizziamo una decisione che illustra chiaramente questa dinamica.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati in primo grado e successivamente in appello per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, entrambi decidevano di presentare ricorso per Cassazione tramite i loro difensori, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e le Censure dei Ricorrenti
I ricorsi presentati si basavano su diverse critiche alla sentenza di secondo grado. Un ricorrente lamentava una presunta illogicità della motivazione riguardo alla sua identificazione fotografica e un’errata applicazione dell’ordine probatorio. L’altro, invece, sollevava violazioni di legge sia processuale (art. 192 c.p.p.) che sostanziale (art. 624-bis c.p.), oltre a un’illogicità generale della motivazione e a un’errata valutazione degli elementi per la determinazione della pena (artt. 62-bis, 133 e 163 c.p.).
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. Secondo la Corte, i motivi presentati non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente valutate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In sostanza, i ricorrenti non hanno introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma hanno semplicemente ripetuto quanto già sostenuto (e perso) in appello.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che i motivi erano non solo riproduttivi, ma anche generici. Essi non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a “mere enunciazioni di principio”. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, chi ricorre deve indicare con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice precedente, non semplicemente esprimere il proprio disaccordo con la decisione.
Inoltre, per quanto riguarda le critiche sulla determinazione della pena, la Corte ha ribadito che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale scelta è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di palese arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie.
Le Conclusioni
La conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità è stata duplice: in primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio che deve essere utilizzato per contestare vizi di legittimità specifici e non come un tentativo di riesaminare i fatti. La genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a un ricorso inammissibile, con un aggravio di costi per chi lo propone.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano generici e riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le argomentazioni presentate sono vaghe, non individuano errori di diritto specifici nella decisione impugnata e si limitano a enunciazioni di principio o a un generale dissenso rispetto alla valutazione dei fatti, che non è consentito in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MANERBIO il 22/02/1990
NOME nato a MANERBIO il 09/10/1991
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con i rispettivi difensori e distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appell di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 25/05/2021 dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 624-bis, comma 2, cod. pen.
In data 28/11/2024 è pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che ì motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (quanto al COGNOME: manifesta illogicità della motivazione in relazione all’individuazione fotografica, nonché alla pretesa inversione dell’ordine probatorio. Quanto al COGNOME: violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5, 6 e 7 sent. app.) nonché generici, atteso che non si confrontano affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a mere enunciazioni di principio. Il secondo motivo sollevato dal COGNOME è parimenti inammissibile perché, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 7 e 8 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024