Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAZZARINO il 29/04/1994
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sente epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione de responsabilità penale e alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art bis cod. pen.
2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi criti argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 d 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi d’appello, ma i cui prin possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Cort appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pert immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare rifer alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio hanno anche spiegato le ragioni d mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valoriz le modalità della condotta, avendo l’imputato tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinie
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.