Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici e Infondati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, sottolineando l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e giuridicamente fondati. La vicenda riguarda un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello per il reato di evasione, ma le sue conclusioni hanno una portata ben più ampia, fornendo preziose indicazioni per la pratica legale.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Un imputato, condannato in secondo grado per il reato di evasione, decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa si basava essenzialmente su due argomentazioni:
1. Una contestazione generica della misura della pena applicata, ritenuta eccessiva.
2. La presunta violazione delle prerogative difensive, dovuta alla mancata rinnovazione della comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero dopo che l’udienza era stata rinviata.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se tali motivi fossero sufficienti a giustificare un annullamento o una riforma della sentenza impugnata.
L’analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La Genericità del Primo Motivo sulla Pena
Il primo motivo, riguardante la severità della pena, è stato ritenuto inammissibile perché generico. La Corte ha spiegato che, nel giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare l’entità della sanzione. È necessario, invece, indicare una specifica violazione di legge commessa dal giudice di merito nel determinarla. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva legittimamente applicato una pena più grave rispetto a quella originariamente calcolata come semplice aumento, poiché il reato di evasione era diventato l’unico fondamento della responsabilità penale. Questo ricalcolo, secondo la Cassazione, rientra pienamente nei poteri del giudice e non costituisce una violazione di legge. Un motivo di ricorso che non specifica l’errore giuridico è, pertanto, destinato a essere dichiarato inammissibile.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sulla Procedura
Anche il secondo motivo è stato giudicato privo di fondamento. La difesa lamentava che, a seguito del rinvio dell’udienza dal 14 marzo al 27 giugno 2023, la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, avvenuta il 7 marzo, avrebbe dovuto essere ripetuta. La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che la comunicazione era stata già eseguita correttamente e tempestivamente. Il semplice rinvio dell’udienza non impone una rinnovazione degli atti già compiuti, a meno che non intervengano nuove circostanze che lo rendano necessario. Di conseguenza, nessuna lesione delle prerogative difensive poteva essere ravvisata, rendendo il motivo manifestamente infondato.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dalla natura dei motivi presentati. Il primo è generico e si limita a una critica di merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo è manifestamente infondato, poiché non individua alcuna violazione di norme procedurali. La Corte ha ribadito che il rinvio di un’udienza è un evento ordinario che non azzera gli atti procedurali già validamente compiuti, come la comunicazione delle conclusioni delle parti. La pronuncia finale è una conseguenza diretta dell’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione con estrema precisione e rigore giuridico. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione evidenzia due lezioni fondamentali: primo, le contestazioni sulla pena devono essere ancorate a specifiche violazioni di legge e non a generiche lamentele; secondo, le presunte violazioni procedurali devono essere concrete e dimostrabili, non basate su interpretazioni errate delle norme. Per i professionisti del diritto, questo caso rafforza la necessità di una scrupolosa analisi preliminare prima di intraprendere la via del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo era una contestazione generica sulla misura della pena, mentre il secondo era manifestamente infondato riguardo a una presunta violazione procedurale.
Contestare genericamente la severità di una pena è un motivo valido per un ricorso in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, una contestazione generica della misura della pena, senza indicare una specifica violazione di legge da parte del giudice di merito nel determinarla, non è un motivo valido e porta all’inammissibilità del ricorso.
Se un’udienza viene rinviata, le comunicazioni già effettuate alle parti devono essere ripetute?
No, il provvedimento chiarisce che il rinvio di un’udienza non impone la rinnovazione di una comunicazione già eseguita correttamente, come quella delle conclusioni del Pubblico Ministero. La precedente comunicazione rimane valida e non si verifica alcuna lesione dei diritti di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il 28/12/1982
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta genericamente la misura della p irrogata per l’evasione, determinata senza incorrere in alcuna violazione di legge ( il ca questione è divenuto l’unico fondante la responsabilità si che il passaggio da reato satell fatto esclusivo legittimante la condanna ha certamente consentito alla Corte del merito applicare per tale fatto una pena più grave di quella in origine determinata a titolo di aum mentre il secondo è manifestamente infondato ( fissata l’udienza del 14 marzo 2023, la Procura ebbe a depositare le proprie conclusioni, comunicate alla difesa con pec del 7 marzo, mentre l circostanza del disposto rinvio alla successiva udienza del 27 giugno 2023 non imponeva alcuna rinnovazione della già eseguita comunicazione, con conseguente insussistenza della lesione delle prerogative difensive paventata dal ricorso)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.