Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la convinzione di aver subito un’ingiustizia, ma anche e soprattutto la capacità di argomentare le proprie ragioni secondo canoni ben precisi stabiliti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame chiarisce che non è sufficiente lamentare una pena eccessiva o il mancato riconoscimento di benefici, ma è necessario confrontarsi in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Caso in Analisi: Dal Reato di Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due principali motivi di doglianza: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
Questi due aspetti rappresentano punti di contestazione molto comuni nei processi penali, ma la loro efficacia dipende da come vengono presentati e argomentati davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti e i motivi proposti, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la pena era davvero troppo alta? Le attenuanti andavano concesse?), ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente processuale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità a causa della sua intrinseca debolezza argomentativa.
Le Motivazioni: Perché la Genericità Rende il Ricorso Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi di ricorso erano “privi di specificità”. Ma cosa significa concretamente? Significa che il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione della Corte d’Appello, senza però “dialogare” con le ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a quelle conclusioni.
La Corte d’Appello aveva fornito una “puntuale esposizione dei criteri” utilizzati sia per negare le attenuanti generiche sia per determinare l’entità della sanzione. La motivazione, secondo la Cassazione, era “logica e immune da vizi censurabili in sede di legittimità”.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto:
1. Identificare i passaggi specifici della motivazione che riteneva errati.
2. Spiegare perché quei passaggi erano illogici, contraddittori o in violazione di legge.
3. Proporre un’interpretazione alternativa supportata da argomenti giuridici pertinenti.
Non avendo fatto ciò, il ricorso si è risolto in una mera riproposizione di lamentele già valutate e respinte, senza aggiungere alcun elemento critico nuovo e specifico. Per la Suprema Corte, un simile approccio rende il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito, e dunque inammissibile.
Conclusioni: L’Onere della Specificità e le Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di essere preciso, dettagliato e critico, non potendosi limitare a una generica lamentela. La decisione ha anche importanti implicazioni pratiche. La dichiarazione di inammissibilità non è una sconfitta “indolore”. Comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma non indifferente (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione economica che mira a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non adeguatamente formulati, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, ovvero non si confrontavano in modo puntuale e critico con le argomentazioni logiche e prive di vizi esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “privi di specificità”?
Significa che il ricorrente ha formulato delle lamentele generiche (sulla mancata concessione delle attenuanti e sull’eccessività della pena) senza indicare quali specifici punti della motivazione della sentenza impugnata fossero errati e perché, limitandosi di fatto a ripetere le proprie doglianze senza contestare il ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso una somma di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNUMERO_DOCUMENTO AVARI
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 385 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l’omsa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, la cui motivazione su entrambi í profili risulta logica e immune da vizi censurabili in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025