Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma può comportare anche severe conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una persona, inflitta dalla Corte d’Appello di Roma, per il reato previsto dall’articolo 474, comma 2, del codice penale. Tale norma punisce chiunque introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o ponga in circolazione prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti. Contro questa sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nell’aver presentato un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni: il rigetto di un ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi addotti dalla difesa, evidenziandone la totale inconsistenza giuridica. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla mancanza dei requisiti minimi di specificità che ogni ricorso deve possedere.
Primo Motivo: Violazione di Legge o Semplice Contestazione dei Fatti?
Il primo motivo lamentava una presunta violazione della legge penale. Tuttavia, la Cassazione ha osservato come questa censura fosse solo apparente. In realtà, il ricorso non conteneva una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, ma si limitava a contestarne la correttezza attraverso assunti generici. In pratica, la difesa non ha evidenziato un errore di diritto commesso dai giudici d’appello, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa e più favorevole dei fatti, attività che è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito delle prove.
Secondo Motivo: Genericità sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo come “patentemente generico”. La ricorrente si era limitata a un’allegazione del tutto assertiva, senza collegarla in modo specifico e concreto alle circostanze del caso. Per ottenere il riconoscimento di questa causa di esclusione della punibilità, non è sufficiente invocarla, ma è necessario dimostrare, con riferimenti precisi agli atti processuali, perché il fatto dovrebbe essere considerato di minima offensività.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza è un importante monito sull’importanza della tecnica redazionale e della fondatezza giuridica dei ricorsi per Cassazione. Un’impugnazione superficiale o generica non ha alcuna possibilità di successo e produce effetti negativi per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso, scatta quando l’inammissibilità è talmente evidente da far presumere una colpa grave nella proposizione del ricorso. Pertanto, la decisione ribadisce che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, attraverso argomentazioni tecniche e specifiche, capaci di mettere realmente in discussione la legittimità del provvedimento impugnato, e non attraverso mere contestazioni di fatto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non contengono una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, ma si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti o a formulare allegazioni assertive non collegate al caso di specie.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è considerata evidente e quindi colposa, il giudice può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ è stata respinta in questo caso?
La richiesta è stata respinta perché formulata in modo ‘patentemente generico’ e assertivo. La ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici del caso per dimostrare perché il reato dovesse essere considerato di minima entità, limitandosi a una semplice enunciazione di principio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/05/1972
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che n ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 474, comma 2, cod.pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui è stata prospettata la violazione legge penale, lungi dal contenere effettive censure di legittimità è del tutto privo della ne specificità e, comunque, versato in fatto, poiché non contiene un’effettiva critica nei confr provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) ma ne contesta la correttezza con assunti generici prospettando un’alternativa lettura del compendio i (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motiv in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertiv correlabili al caso di specie (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024