Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione per un Appello Valido
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non basta avere ragione: è fondamentale sapere come presentare le proprie argomentazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello possa fallire prima ancora di essere discusso nel merito, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per ricettazione, illustra i principi cardine che regolano la specificità dei motivi di ricorso e la prova dell’elemento psicologico del reato.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la sentenza della Corte d’Appello su diversi fronti: la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato e, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni. La decisione si fonda su una valutazione critica dei motivi presentati dal ricorrente, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Motivi Generici e Ripetitivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che un ricorso, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. I motivi non specifici, ma solo apparenti, non assolvono a questa funzione.
La Prova dell’Elemento Soggettivo nella Ricettazione
Anche il secondo e il terzo motivo, riguardanti la presunta violazione di legge sull’elemento soggettivo del reato di ricettazione, sono stati considerati manifestamente infondati. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto. Nel caso di specie, il comportamento dell’imputato – in particolare la mancata o non attendibile indicazione sulla provenienza del bene ricevuto – è stato ritenuto un chiaro indizio della volontà di occultamento, e quindi di un acquisto in malafede. La Corte ha inoltre specificato che per la configurazione della ricettazione è sufficiente anche il ‘dolo eventuale’, ovvero l’accettazione del rischio che il bene potesse provenire da un delitto.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Cassazione ha respinto il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. È stato sottolineato che la motivazione del giudice di merito, se esente da evidenti illogicità, è insindacabile in sede di legittimità. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si basa su principi procedurali e sostanziali chiari. Dal punto di vista procedurale, si riafferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Motivi generici, ripetitivi o che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono destinati all’inammissibilità. Sotto il profilo sostanziale, l’ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla ricettazione, evidenziando come l’onere di fornire una spiegazione plausibile sul possesso di un bene gravi su chi lo detiene. Il silenzio o una giustificazione inverosimile diventano elementi a carico dell’imputato, dai quali il giudice può logicamente inferire la consapevolezza della sua origine delittuosa.
Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione impugnata. Dimostra, inoltre, come nel reato di ricettazione gli indizi comportamentali assumano un peso determinante nella valutazione dell’elemento psicologico. La decisione di negare le attenuanti generiche, infine, rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, a patto che sia sorretta da una motivazione logica e non palesemente contraddittoria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi che sono una mera e pedissequa ripetizione di quelli già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, risultando così non specifici, oppure quando i motivi sono manifestamente infondati.
Come si può provare l’intenzione nel reato di ricettazione?
La conoscenza della provenienza illecita della merce può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto. In particolare, il comportamento dell’imputato, come la mancata o non attendibile spiegazione sulla provenienza del bene, è considerato un forte indizio della volontà di occultamento e di un acquisto in malafede. È sufficiente anche il dolo eventuale.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Per negare la concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6511 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 09/02/1993
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile per fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già de in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso che denunciano violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo richi dall’art. 648 cod. pen., sono reiterativi dei motivi già proposti in ap manifestamente infondati avendo la corte di merito fatto corretta applicazione principio di diritto affermato dalla corte di legittimità secondo cui la conos della provenienza delittuosa della res può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche, come nel caso di specie, dal comportamen dell’imputato, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione d provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volon occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, 25756 del 11/06/2008, COGNOME, Rv. 241458);
che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche d dolo eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv, 246324);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcu vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. b) e cod. proc. pen.;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 3-4 della sentenz impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerat principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quell decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.