Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Lezione sulla Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la completezza degli argomenti sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e non autosufficienti. Questa decisione offre spunti cruciali su come strutturare un’impugnazione efficace, evitando errori che possono precludere l’esame nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due.
Con il primo, lamentava una presunta omissione di motivazione da parte dei giudici d’appello riguardo a motivi aggiunti che aveva presentato. In particolare, il ricorrente faceva riferimento all’assoluzione del proprio figlio dal reato di falsa testimonianza in un procedimento collegato, sostenendo che tale fatto fosse decisivo per la sua posizione. Tuttavia, a sostegno di questa tesi, allegava unicamente il dispositivo della sentenza di assoluzione, senza la motivazione.
Con il secondo motivo, contestava la valutazione di responsabilità fatta dalla Corte territoriale, riproponendo di fatto le stesse censure già esaminate e respinte nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. Di conseguenza, la condanna del ricorrente è diventata definitiva, con l’aggiunta dell’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte si sofferma analiticamente sulle ragioni che hanno portato a considerare i motivi del ricorso come inammissibili, offrendo chiarimenti importanti sulla tecnica redazionale dei ricorsi.
Il Principio di Autosufficienza del Ricorso
Il primo motivo è stato giudicato generico perché violava il principio di autosufficienza. Il ricorrente, menzionando la sentenza di assoluzione del figlio, avrebbe dovuto allegare il testo integrale della stessa, comprensivo delle motivazioni. La sola presentazione del dispositivo non permetteva alla Corte di comprendere le ragioni dell’assoluzione e, quindi, di valutarne la rilevanza e la decisività nel caso in esame. La Corte ha sottolineato che non è suo compito ricercare atti o documenti a cui il ricorrente si limita a fare riferimento. È onere di chi impugna fornire tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di legittimità di decidere, senza dover consultare altri fascicoli. La mancata allegazione completa ha reso il motivo astratto e non scrutinabile.
Il Divieto di un Terzo Giudizio di Merito
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato come esso si risolvesse nella mera riproduzione di censure, per lo più di fatto, che erano già state motivatamente disattese dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva, infatti, affrontato le questioni sollevate, applicando correttamente i principi consolidati in materia di dolo nel reato di ricettazione. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, dove rivalutare le prove. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione.
1. Specificità e Autosufficienza: Ogni motivo deve essere specifico, chiaro e completo. Se si fa riferimento a un altro atto o documento, questo deve essere allegato integralmente o trascritto nelle sue parti rilevanti.
2. Critica alla Motivazione, non ai Fatti: Il ricorso deve attaccare la logica giuridica della sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando i motivi non sono specifici, non si confrontano direttamente con le ragioni della sentenza impugnata o, come nel caso di specie, si basano su atti e documenti (come un’altra sentenza) senza allegarli integralmente, impedendo alla Corte di valutarne la pertinenza.
È sufficiente allegare solo il dispositivo di una sentenza a sostegno del proprio ricorso?
No. La Corte ha chiarito che il solo dispositivo non è sufficiente. È necessario fornire anche la motivazione della sentenza citata, poiché solo così il giudice di legittimità può comprendere le ragioni della decisione e valutarne l’impatto sul caso in esame. In assenza, il motivo è considerato non autosufficiente.
Cosa succede se un motivo di ricorso si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito per riesaminare i fatti. La semplice riproposizione di censure fattuali, che sono già state esaminate e motivatamente respinte dal giudice precedente, non costituisce un valido motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAMMOLA il 01/02/1961
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denuncia l’omessa motivazione da parte della Corte territoriale dei motivi aggiunti presentati il 4/07/2024 è generico, in quanto il ricorrente, a fondamento del rilievo che nel presente giudizio dovrebbe assumere l’intervenuta assoluzione dal reato di falsa testimonianza del figlio dell’imputato (il quale aveva riferito sulle circostanze della ricezione del mezzo), ha in quella sede allegato soltanto il dispositivo della sentenza, così precludendo alla Corte di merito di verificare per quali ragioni era intervenuta l’assoluzione; né tale completa allegazione risulta corredare il ricorso per cassazione, così precludendo alla Corte id legittimità di svolgere il suo sindacato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si risolve nella riproduzione di censure – per lo più di fatto – che risultano essere state motivatamente disattese dalla sentenza impugnata anche mediante il corretto richiamo degli orientamenti di legittimità in materia di dolo della ricettazione (v. pag.5);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.