Ricorso Inammissibile: La Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precisi requisiti di specificità. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi d’impugnazione vaghi o non pertinenti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, condannando un ricorrente per la genericità delle sue argomentazioni e confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due punti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la contestazione della recidiva applicata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In particolare, la difesa lamentava che le attenuanti non fossero state concesse e, in ogni caso, non fossero state considerate prevalenti sulla recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se le attenuanti andassero concesse o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘generici e manifestamente infondati’. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha adeguatamente ‘dialogato’ con la sentenza impugnata. In altre parole, la sua difesa si è limitata a ripetere delle lamentele astratte senza confrontarsi specificamente con la ‘puntuale esposizione dei criteri’ che il giudice di merito aveva utilizzato per giustificare le proprie scelte.
Il giudice d’appello aveva infatti spiegato nel dettaglio perché aveva ritenuto di applicare la recidiva e di non concedere le attenuanti generiche. Il ricorso, invece, ha ignorato completamente queste argomentazioni, presentando doglianze che non attaccavano il nucleo logico-giuridico della decisione precedente. Questa mancanza di confronto diretto e specifico rende il motivo ‘generico’ e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice. È necessario, invece, costruire un’argomentazione tecnica che demolisca, punto per punto, il ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Un ricorso che non affronta le motivazioni della decisione avversata è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese processuali e sanzioni pecuniarie. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che mira a un controllo critico e costruttivo delle decisioni giudiziarie, non a una sterile contrapposizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale) e lesioni personali (art. 582 del codice penale).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6919 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 07/03/1986
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 31566/24 DI FIORE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è generico e manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, tanto in merito al riconoscimento della recidiva, quanto in merito all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’omesso riconoscimento di tali attenuanti come prevalenti sulla contestata recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025