Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere una possibilità che venga esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è un atto che viene respinto prima ancora di essere discusso, spesso a causa della genericità dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Condanna per Resistenza
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La condanna riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale, disciplinato dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Dichiarazione di Inammissibilità
Nonostante le doglianze sollevate, la Corte di Cassazione ha concluso il procedimento con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. Hanno invece rilevato un vizio preliminare e insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La declaratoria di ricorso inammissibile non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende serve a scoraggiare impugnazioni presentate senza un solido fondamento giuridico o con finalità meramente dilatorie. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di sovraccaricare la Corte di Cassazione con ricorsi che non rispettano i requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno stabilito che il ricorso era affetto da ‘genericità’. In pratica, l’atto si limitava a ‘evocare’ i vizi di motivazione e di violazione di legge, senza però articolare una critica specifica e puntuale contro la decisione della Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere la ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto’ che si intendono sottoporre a verifica. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o lamentare un errore in modo astratto; è necessario dimostrare come quell’errore si sia concretizzato nella sentenza impugnata e perché la sua motivazione sia errata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale. Per la difesa, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata, identificando con precisione i punti deboli della motivazione e costruendo argomentazioni giuridiche mirate. Affidarsi a formule generiche o a critiche non circostanziate espone al rischio concreto di vedere il proprio ricorso inammissibile, con la definitiva conferma della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici per l’assistito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ovvero privi di una critica effettiva e specifica nei confronti della decisione della Corte d’Appello impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene una chiara e precisa esposizione delle ragioni di fatto o di diritto che si vogliono sottoporre a verifica, ma si limita a enunciare un vizio in modo astratto o meramente evocativo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6932 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 20/08/1976
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non conten la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025