Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici e Recidiva
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Quando i motivi di appello sono vaghi e non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata, l’esito più probabile è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e minaccia aggravata. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, basando la propria decisione su una valutazione approfondita delle prove. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali: l’errata valutazione dell’attendibilità della persona offesa, l’ingiusta conferma della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha giudicati, nel loro complesso, manifestamente infondati. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa della genericità delle argomentazioni difensive.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la debolezza argomentativa e la mancanza di un reale confronto con la sentenza d’appello.
Genericità dei Motivi sull’Attendibilità della Vittima
Il primo motivo di ricorso criticava la valutazione di credibilità della persona offesa. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che le censure erano mere “doglianze generiche”. La Corte d’Appello, infatti, aveva ampiamente motivato perché le dichiarazioni della vittima fossero intrinsecamente attendibili. Inoltre, quelle dichiarazioni non erano isolate, ma trovavano conferma oggettiva nelle risultanze di un’attività di indagine, in particolare nella relazione di servizio di un operante che aveva visionato i video delle condotte illecite. Il ricorso, invece di contestare specificamente questi punti, si era limitato a una critica astratta, insufficiente a scalfire la logicità della sentenza impugnata.
La Questione della Recidiva e delle Attenuanti nel ricorso inammissibile
Anche i motivi relativi alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche sono stati giudicati manifestamente infondati e connotati da genericità. La sentenza d’appello aveva correttamente giustificato la propria decisione sulla base di elementi concreti:
– La personalità dell’imputato: Gravato da numerosi precedenti penali per reati commessi in modo continuativo.
– La capacità a delinquere: Evidente e non occasionale, dimostrando una persistenza nel comportamento illecito e una mancanza di volontà di ravvedimento.
Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente sia l’applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, sia il diniego delle attenuanti. La richiesta di una riduzione della pena, in questo contesto, risultava priva di fondamento, e la Corte d’Appello aveva implicitamente ma adeguatamente risposto, basando la dosimetria della pena sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a sollevare critiche generiche. È necessario che l’atto di impugnazione si confronti in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici. In assenza di tale specificità, il destino del gravame è segnato, e il ricorso inammissibile diventa l’esito inevitabile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati o generici, ovvero non si confrontano in modo specifico e critico con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre doglianze astratte.
Come viene valutata l’attendibilità di una persona offesa nel processo?
L’attendibilità viene valutata dal giudice sulla base della coerenza interna del racconto, della sua logicità e dell’assenza di contraddizioni. La sua efficacia probatoria è notevolmente rafforzata quando, come nel caso di specie, le dichiarazioni sono confermate da elementi di prova esterni, come testimonianze di terzi o prove documentali (es. video).
Quali fattori giustificano il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva?
Fattori come la presenza di numerosi precedenti penali, la commissione di reati in modo continuativo nel tempo, e una personalità che dimostra un’evidente capacità a delinquere e l’assenza di ravvedimento, sono elementi che giustificano pienamente sia la conferma della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, indicando una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7589 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7589 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle par .ti; esaminati i motivi del ricorso di Piampiano Mirco; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermato la condanna di primo grado per i delitti di cui agli artt. 387 bis e 612 comma 2 cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati;
Rilevato che la censura in merito all’attendibilità della persona offesa risulta consistere in doglianze generiche che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata che, dopo avere precisato che le dichiarazioni rese dalla predetta risultano intrinsecamente attendibili avendo peraltro la medesima correttamente ammesso di non riuscire a collocare con precisione nel tempo le singole condotte dell’imputato dal momento che gli episodi erano stati moltissimi e che si erano succeduti, in modo identico, con cadenza quasi giornaliera, ha poi precisato che dette dichiarazioni risultano confermate da quanto riferito dall’operante, NOME COGNOME in relazione alle condotte illecite poste in essere dal ricorrente raffigurate nei video dal predetto operante visionati (e il cui contenuto è stato trasfuso in una relazione di servizio redatta in occasione della presentazione della querela);
Rilevato che manifestamente infondati sono anche i motivi – peraltro anch’essi connotati da genericità – relativi alla conferma della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche; la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la dosimetria della pena irrogata dal primo Giudice, in considerazione della personalità dell’imputato – gravato da plurimi precedenti, per reati posti in essere continuativamente nel tempo, di tal che si può ben ritenere che non abbia inteso ravvedersi – e della personalità del predetto, connotata da evidente capacità a delinquere, avendo posto in essere condotte delittuose certamente non occasionali o estemporanee; elementi pienamente giustificativi della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale e che danno altresì conto della proporzionatezza e adeguatezza della pena inflitta ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con conseguente impossibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio, disattendendosi anche con motivazione, implicita ma adeguata, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01);
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025