Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e Dettagliati
Quando si presenta un’impugnazione, la forma e la sostanza dei motivi sono cruciali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono vaghi e non si confrontano efficacemente con la decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi applicati e le implicazioni pratiche per chi si rivolge alla giustizia.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. La Corte territoriale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, una decisione che l’imputato ha scelto di contestare dinanzi alla Suprema Corte. Il fulcro della difesa si basava su un unico motivo: il presunto errore della Corte d’Appello nel non riconoscere tali attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a procedere. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso affetto da “genericità”. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza d’appello. La Corte di merito aveva ampiamente motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti, facendo riferimento a due elementi chiave:
1. I numerosi precedenti penali dell’imputato.
2. La sussistenza della recidiva.
Questi fattori, in assenza di elementi positivi di valutazione, avevano convinto i giudici d’appello che non vi fossero i presupposti per una riduzione di pena. Secondo la Cassazione, il ricorrente non ha instaurato un “confronto effettivo” con queste valutazioni, limitandosi a una contestazione generica. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, quando la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità con critiche vaghe. La mancanza di una critica argomentata rende il ricorso inammissibile.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile e l’Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità attiva automaticamente le disposizioni dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che la parte privata che ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice in base alla natura delle questioni sollevate. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo fissare la sanzione a 3.000 euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione deve essere uno strumento di critica ragionata e specifica, non una mera riproposizione di lamentele generiche. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le conseguenti sanzioni economiche, è indispensabile che i motivi di ricorso analizzino punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità, le violazioni di legge o i vizi di motivazione in modo chiaro e dettagliato. In assenza di questo confronto diretto e argomentato, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo unico presentato dal ricorrente è stato ritenuto affetto da genericità, in quanto non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali ragioni aveva addotto la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche sulla base dei numerosi precedenti penali del ricorrente e della ravvisata sussistenza della recidiva, in assenza di elementi positivi di valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7636 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7636 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/06/1980
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando i numerosi precedenti penali e la ravvisata sussistenza della recidiva in difetto di elementi positivi di valutazione;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
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Il Presidente