Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo l’ordinanza per comprendere le ragioni di questa decisione e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dagli articoli 624 e 625, numeri 2 e 7, del codice penale. L’aggravante specifica contestata era legata al fatto che il bene sottratto fosse destinato a pubblico servizio, una circostanza che rende il reato procedibile d’ufficio.
Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata irrevocabile, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati a sostegno del ricorso. La Corte ha definito i motivi come “intrinsecamente generici”. Questo giudizio tecnico implica che l’atto di impugnazione mancava degli elementi essenziali per poter essere esaminato.
In particolare, secondo i giudici, il ricorso era:
1. Privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: Il difensore non ha spiegato in modo chiaro e specifico quali norme di legge sarebbero state violate dalla sentenza d’appello e perché. Non basta un generico dissenso, ma è necessaria un’argomentazione giuridica strutturata.
2. Carente di congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: Il ricorso non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve “smontare” punto per punto le motivazioni della sentenza che si contesta, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse difese dei gradi precedenti, senza un confronto critico con la decisione di secondo grado, è destinata all’inammissibilità.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il reato era procedibile d’ufficio per via dell’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, rendendo irrilevanti eventuali questioni sulla mancanza di querela.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari, specialmente in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non è un ricorso respinto, ma un ricorso che non supera nemmeno la soglia di valutazione preliminare. Le implicazioni pratiche sono severe: la condanna viene confermata automaticamente e si aggiungono ulteriori oneri economici. Per il cittadino, ciò significa che affidarsi a una difesa tecnica non adeguatamente preparata per il giudizio di Cassazione può tradursi in una perdita di tempo e denaro, senza alcuna possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in questa fase processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘intrinsecamente generici’, ovvero mancavano di una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Perché il reato era procedibile d’ufficio?
Il reato era procedibile d’ufficio perché era stata contestata e ritenuta sussistente l’aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, come previsto dall’articolo 625 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7926 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 03/02/1971
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
che avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di un puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, il reato risulta proced d’ufficio essendo stata contestata e ritenuta l’aggravate della destinazione del bene destinato pubblico servizio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente