Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Ricettazione
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta di un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente caso dimostra come la mancata comprensione di questo principio possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. L’ordinanza in esame riguarda due persone condannate per ricettazione che hanno visto il loro ricorso respinto per la genericità e la ripetitività dei motivi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ritrovamento, all’interno dell’autovettura di due soggetti, di merce ancora sigillata e priva di qualsiasi documento che ne attestasse il legittimo acquisto. Questa circostanza ha portato alla loro condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), confermata in appello. Gli imputati, dal canto loro, hanno sempre sostenuto una versione difensiva alternativa, affermando di aver regolarmente acquistato i beni e producendo un documento a sostegno, oltre a richiedere la testimonianza del venditore. Tuttavia, per i giudici di merito, la prova della ricettazione risiedeva proprio nell’assenza di una spiegazione plausibile per il possesso di merce nuova, sigillata e senza prova d’acquisto.
I Motivi del Ricorso e il verdetto sul ricorso inammissibile
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali, entrambi respinti dalla Suprema Corte.
La Mancata Riqualificazione del Reato: un Motivo Generico
Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, chiedendone la derubricazione in furto. La Corte ha ritenuto questo motivo un classico esempio che porta a un ricorso inammissibile. Gli argomenti presentati erano, infatti, una “pedissequa reiterazione” di quelli già esposti e rigettati dalla Corte d’Appello. Invece di evidenziare un vizio di legittimità nella sentenza impugnata, i ricorrenti si sono limitati a riproporre la loro versione dei fatti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni dei giudici di secondo grado.
La Richiesta di Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa doglianza è stata giudicata “manifestamente infondata”. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già fornito una motivazione adeguata sul punto, senza vizi logici o giuridici, rendendo la contestazione pretestuosa.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Il ricorso per Cassazione non serve a ottenere una nuova valutazione delle prove. Il suo scopo è controllare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni difensive già respinte, senza attaccare specificamente i punti della motivazione della sentenza impugnata, è considerato generico. Un ricorso generico è un ricorso inammissibile perché non svolge la sua funzione tipica di critica argomentata, trasformandosi in un tentativo, non consentito, di ottenere un terzo giudizio sul fatto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che la strategia difensiva deve evolversi. Non basta ripetere ciò che si è già detto; è necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità (errori di diritto o difetti di motivazione) presenti nella decisione che si contesta. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse e respinte nel giudizio d’appello, mancando della necessaria specificità per criticare la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non assolve alla funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre la propria tesi difensiva senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella decisione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 14/12/1984
NOME nato il 09/11/1974
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fo motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) nessuno de imputati ha inteso modificare la propria versione difensiva, incompatibile con la sottrazi della merce presso l’esercizio RAGIONE_SOCIALE; b) a sostegno del regolare acquisto dei beni è stat prodotto un documento ed è stata richiesta la testimonianza del venditore; c) la prova de delitto di ricettazione si trae dalla circostanza che i beni rinvenuti nell’auto degli imputat ancora sigillati e privi del documento dimostrativo dell’acquisto, in relazione al quale i ric non hanno offerto alcuna spiegazione;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell’ar 131 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
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Il Preside te