Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità delle censure sia un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la condanna di un individuo per una serie di reati gravi. Le accuse spaziavano dalla violazione di domicilio aggravata (art. 614 c.p.) alla resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni e minacce (artt. 337, 56, 582, 612 c.p.), fino al danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). L’imputato, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a due specifiche doglianze.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’appellante basava il suo ricorso su due punti principali:
1. Il diniego delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere una riduzione di pena sulla base delle circostanze attenuanti non tipizzate dalla legge.
2. Il riconoscimento di un’aggravante: Si metteva in discussione la sussistenza dell’aggravante prevista per il reato di violazione di domicilio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, bollandole come inidonee a superare il vaglio di ammissibilità. La ragione? I motivi erano stati ritenuti “generici e riproduttivi”, ovvero una mera ripetizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza aggiungere alcun elemento di critica specifico e pertinente contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ribadisce un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già decise. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza di secondo grado.
Perché un ricorso sia ammissibile, i motivi devono essere specifici. Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve:
* Identificare con precisione il punto della sentenza che si contesta.
* Argomentare in diritto perché quel punto è errato.
* Instaurare un confronto critico e puntuale con le argomentazioni usate dai giudici d’appello per giustificare la loro decisione.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto nulla di tutto ciò. Ha semplicemente ripresentato le stesse tesi difensive, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché non permette alla Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta e inevitabile conseguenza di tale inammissibilità, sanzionando l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa decisione serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza di secondo grado. È necessario abbandonare le difese generiche e concentrarsi sulla costruzione di censure giuridiche mirate, capaci di evidenziare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione. In assenza di questo rigore, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la conferma definitiva della condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati generici, riproduttivi di questioni già vagliate e disattese, e privi di una specifica critica alle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici e riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni del ricorrente si limitano a ripetere le stesse tesi già esposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza che si sta appellando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7972 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/11/1994
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli art. 614 comma quarto cod. pen. (capo A), dagli artt. 337, 56, 582 e 612 comma terzo cod. pen. (capo B), dagli artt. 635 comma primo e 625 n. 7 cod. pen. (capo C), dagli artt. 56, 582, 612 comma terzo, 339 cod. pen. (capo D);
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il diniego delle attenuanti generiche e riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 614 comma quarto cod. pen., sono generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 );
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025