Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un errore comune è la formulazione di motivi generici, che possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nelle censure e l’omissione di elementi cruciali, come una confessione, rendano l’impugnazione destinata al fallimento. Analizziamo insieme questo caso per comprendere gli errori da evitare.
Il Caso in Esame: Dal Danneggiamento al Ricorso
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decide di proporre ricorso per Cassazione attraverso il suo difensore, articolando tre distinti motivi di doglianza.
Il cuore della difesa mirava a smontare l’affermazione di responsabilità, contestando la motivazione della sentenza impugnata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo del reato. In aggiunta, la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riteneva la pena applicata eccessivamente severa.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
I primi due motivi di ricorso si concentravano su presunti vizi di motivazione riguardo alla responsabilità penale. Tuttavia, la difesa si è limitata a contestare la correttezza del ragionamento dei giudici d’appello in modo astratto, senza indicare specificamente quali elementi probatori fossero stati travisati o quali passaggi della motivazione fossero illogici.
Il terzo motivo, invece, criticava la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche e di aver inflitto una pena sproporzionata, chiedendo una rivalutazione più favorevole del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Questa decisione si basa su principi procedurali solidi e consolidati nella giurisprudenza.
La Genericità dei Motivi e la Confessione Ignorata
Per quanto riguarda la responsabilità penale, la Corte ha sottolineato come i motivi fossero privi dei requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Le critiche erano indeterminate e, soprattutto, non tenevano conto di un fatto decisivo: l’imputato aveva confessato la consumazione del reato. Ignorare un elemento così centrale nella propria linea difensiva rende l’impugnazione debole e incapace di mettere in discussione una motivazione logicamente corretta come quella della Corte d’Appello.
Il Diniego delle Attenuanti e la Discrezionalità del Giudice
Anche la critica sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha ricordato un principio fondamentale: il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli aspetti ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi.
Allo stesso modo, la contestazione sull’eccessività della pena non può trovare spazio in sede di legittimità. La graduazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base degli artt. 132 e 133 c.p., e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di grado inferiore, se non in caso di motivazione assente o palesemente illogica.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla necessità di rispettare i paletti formali e sostanziali del giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Al contrario, è un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza che si intende criticare, ma si limita a riproporre genericamente le proprie tesi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. È necessario individuare con precisione le illogicità della motivazione o gli errori di diritto, confrontandosi punto per punto con la decisione del giudice e con tutte le risultanze processuali, inclusi gli elementi a proprio sfavore come una confessione. Contestazioni generiche o astratte sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non indicavano in modo specifico gli elementi a sostegno delle censure e, soprattutto, non tenevano conto del fatto che l’imputato aveva reso confessione sul reato contestato.
È sufficiente criticare la motivazione di una sentenza in modo generico per ricorrere in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica. Devono indicare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi o più rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASCOLI PICENO il 11/06/1983
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con i primi due motivi di ricorso la difesa dell’imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in ordine all’intervenuta affermazione di responsabilità del COGNOME con riguardo al contestato reato di cui all’art. 635 cod. pen. sia sotto il profilo oggettivo che sot quello soggettivo;
che detti motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata e soprattutto non tengono conto del fatto che l’imputato ha reso confessione in ordine alla consumazione del reato contestato, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato poi che con il terzo motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, del trattamento sanzionatorio riservato allo stesso;
che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rit decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
che anche il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.