Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per bancarotta fraudolenta. Questa decisione evidenzia un principio fondamentale: i motivi di impugnazione devono essere specifici e non possono limitarsi a generiche contestazioni. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche per la strategia difensiva.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
I fatti traggono origine dalla condanna di un imprenditore per bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale. La sentenza, emessa in primo grado dal GUP del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, riconosceva la sua piena responsabilità penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi per chiederne l’annullamento.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era da dichiararsi inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella genericità intrinseca dei motivi addotti dalla difesa.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità Penale
I primi tre motivi di ricorso, analizzati congiuntamente dai giudici, miravano a contestare la responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, la Corte ha rilevato come questi si risolvessero in “mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna”. In altre parole, la difesa non aveva costruito una critica puntuale e motivata della sentenza impugnata, ma si era limitata a riproporre le proprie tesi in modo astratto, senza smontare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
La Mancata Prova per le Circostanze Attenuanti
Il quarto motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, in particolare quella del danno patrimoniale di speciale tenuità e le attenuanti generiche. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato generico. Sebbene la Corte d’Appello non avesse fornito una motivazione dettagliata sul punto, la Cassazione ha sottolineato che era onere del ricorrente indicare “elementi concreti che avrebbero giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti”. Non basta lamentare un diniego; è necessario fornire al giudice gli strumenti fattuali e giuridici per poter decidere diversamente.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso non può essere un pretesto per un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non riesce a instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta. In questo caso, l’imputato non ha superato questa soglia, presentando doglianze che non specificavano in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento. Di conseguenza, non avendo sollevato questioni di legittimità concrete e pertinenti, il ricorso è stato respinto in rito, senza neppure entrare nel vivo delle questioni sollevate.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale: la preparazione di un ricorso per Cassazione richiede precisione, specificità e un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni o a formulare critiche vaghe equivale a presentare un atto destinato all’inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere meticolosamente costruito, evidenziando il vizio specifico (violazione di legge o vizio di motivazione) e dimostrando come esso abbia influito sulla decisione. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la condanna diventa definitiva e si aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Essi si limitavano a mere affermazioni senza un confronto argomentativo specifico con le ragioni della sentenza di condanna e non indicavano elementi concreti per giustificare la concessione delle attenuanti richieste.
Quali erano i reati contestati all’imputato?
All’imputato erano contestati i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, previsti dagli articoli 223, 216 e 219 della Legge Fallimentare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47857 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47857 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano in data 13 aprile 2023 ha confermato la condanna del 25 novembre 2021 del Gup del Tribunale di Milano per il delitto ex artt. 223, in relazione all’art. 216, comma 1, n.1) e n.2) e 219, n.1) L.F. (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale).
-Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al vizio di motivazione TARGA_VEICOLO in relazione alla penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati contestati, sono generici esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna.
-Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (ex art. 219, comma 3, L.F.) e delle circostanze attenuanti generiche è intrinsecamente generico in quanto – nonostante la Corte d’Appello non offra una motivazione specifica sull’applicazione degli artt. 219, comma 3, L.F. e 62 bis cod. pen. – il ricorrente non indica elementi concreti che avrebbero giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P . Q.101.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023
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Il Presidente