Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47312 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRANIERI NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2021 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciu COGNOME NOME NOME NOME reati di ricettazione (capo b), resist pubblico ufficiale (capo c), lesioni aggravate (capo d) e danneggiamento (ca e); COGNOME era stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo a d’armi in luogo pubblico)
Ciò premesso, il difensore osserva che comunque la richiesta di giudiz immediato era nulla per i capi d) ed e), in quanto sicuramente per essi l’ind non era stato interrogato, il che rendeva nullo il decreto di giudizio imme quantomeno per quei reati; inoltre, non esisteva alcuna connessione probator ma soltanto una unificazione nell’ambito di un solo procedimento di notizie reato completamente diverse, afferenti allo stesso imputato; ciò si rica anche dalla sentenza di primo grado nella quale il vincolo della continuazione stato riconosciuto solo in relazione ai reati di cui ai capi b), c), d) e quali si sarebbe quindi dovuto procedere con citazione diretta, con consegue nullità del rito immediato; né era stato ammesso il giudizio abbreviato avrebbe saNOME la questione.
1.2 II difensore lamenta la mancata qualificazione del reato di ricettazione nella ipotesi attenuata prevista nel 4°comma dell’art. 648 cod. pen.: non erano stati considerati la circostanza che si trattasse di una vecchia moto dal valore quasi irrisorio, il dato della scarsa capacità criminale dell’agente e la piena confessione del fatto.
1.3 II difensore rileva, con riferimento al reato di resistenza, che la piena confessione dei fatti avrebbe dovuto avere come conseguenza la concessione delle attenuanti generiche e la condanna al minimo della pena.
1.4 Con riferimento al reato di lesioni, il difensore eccepisce che neppure sotto la forma del dolo eventuale era possibile affermare in capo all’imputato la volontà di cagionare lesioni, che quindi andavano considerate come colpose, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela; analoghe considerazioni valevano per il danneggiamento di cui al capo e).
1.5. Con riferimento alla contestata recidiva, il difensore lamenta che mancava l’indicazione del reato precedente e la specificazione temporale della sua commissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Infatti, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che l’appellante non aveva dedotto quale pregiudizio avesse subìto dalla mancata instaurazione del rito ordinario; a tale proposito, è stato affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione che l’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità (Sez. U., n. 4419 del 25/01/2005, NOME, Rv. 229982 – 01, che ha affermato che ove si lamentai, esclusivamente, l’incompetenza del giudice, l’ammissibilità dell’impugnazione è subordinata alla specifica indicazione di un’utilità concreta, perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell’incompetenza dedotta e la sua, conseguente, rilevabilità di ufficio)
Con l’impugnazione, dunque, il ricorrente deve mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con provvedimento impugNOME e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, né all’esatta osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l’onere di evidenziare, nei motivi di impugnazione, l’interesse posto a fondamento della stessa, indicando sia il pregiudizio arrecato
dal provvedimento impugNOME alla sua sfera giuridica, sia la situazione pra più vantaggiosa, che egli intende ottenere; tale interesse, non essendo specificato nei motivi di appello, rende il motivo di ricorso inammissibile
Inoltre, si deve ribadire che “l’instaurazione del giudizio immediato reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione d precludendo all’imputato il diritto di ricevere la notifica dell’avviso di conc delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della sce del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un sanante, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.” (Sez. 5, n. 40002 del 24/04 COGNOME, Rv. 277525); con la richiesta di rito abbreviato, seppure lo stess sia stato poi ammesso, la parte ha quindi accettato gli effetti della instaur del rito immediato, per cui la nullità non poteva più essere dedotta.
1.2 I rimanenti motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi appello; si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientam di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che rip pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più co l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertiv apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i moti appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avvers provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attrave presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si conte (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che chiede una inammissibile rivalutazione di quanto osservato dalla Cor di appello, che ha evidenziato “il valore per nulla irrisorio della moto…”, “la non trascurabile caratura criminale dell’imputato, gravato da preced specifici”.
1.3 La Corte di appello ha anche motivato in maniera esauriente sull sussistenza del dolo relativo ai reati di lesioni e di danneggiamento alle pag
e 5 della sentenza impugnata, e anche in questo caso i motivi di rico propongono motivi di merito, non consentiti nella presente sede.
1-4 Relativamente al reato di resistenza, la motivazione sulla pena contenuta alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, mentre le attenua generiche sono state concesse dal giudice di appello
1.5 Quanto infine alla contestata recidiva, si deve rilevare come la Corte appello ha ritenuto che tglieepisodi9delittuosè per irqualf il ricorrente è stato condanNOME è sintomatico di una maggiore pericolosità sociale, indicando anche i precedente reato ed il tempo di commissione; anche tale motivo è, pertant manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve es condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 18/10/2023