Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’elevata precisione tecnica e giuridica. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice precedente; è fondamentale articolare motivi specifici, pertinenti e non ripetitivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di una impugnazione che non rispetta tali canoni, dichiarando il ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure mosse. Questo caso offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi dell’impugnazione si concentravano su tre punti principali:
1. La contestazione del riconoscimento di un’aggravante legata all’ingente quantità di sostanze illecite.
2. La richiesta di applicazione dell’attenuante della collaborazione.
3. La domanda di un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, inclusa la concessione delle attenuanti generiche.
L’appellante, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione una riconsiderazione di elementi già valutati nel merito dai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha respinto l’impugnazione dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura stessa dei motivi presentati, ritenuti inadeguati a superare il vaglio di legittimità.
La Genericità del Motivo sull’Aggravante
Il primo motivo di ricorso, relativo all’aggravante dell’ingente quantità, è stato giudicato “generico e reiterativo di questioni di fatto”. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si era confrontato in modo specifico con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione su un “dato quali-quantitativo” oggettivo. Invece di contestare il ragionamento giuridico del giudice precedente, il ricorso si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
L’Infondatezza degli Altri Motivi
Anche i restanti motivi, riguardanti il trattamento sanzionatorio e le attenuanti, sono stati considerati generici. La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una “puntuale motivazione, immune da vizi rilevabili in questa sede”. Nello specifico, era stato chiarito che l’imputato non aveva offerto alcun contributo collaborativo effettivo e che la gravità del fatto era tale da non giustificare né il riconoscimento delle attenuanti generiche né una pena più mite. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un mancato confronto con una motivazione così solida.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione riafferma un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze. Un’impugnazione è “generica” quando non riesce a individuare e a criticare uno specifico errore di diritto commesso dal giudice d’appello, limitandosi a esprimere un generico dissenso con la decisione. Tale approccio rende inevitabilmente il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende, è indispensabile che l’atto di impugnazione contenga critiche mirate, precise e giuridicamente fondate contro la sentenza impugnata. Non è sufficiente ripetere argomenti già spesi nei precedenti gradi di giudizio; occorre dimostrare dove e perché il giudice d’appello ha errato nell’applicare la legge o nel motivare la propria decisione. Solo così il ricorso può superare il vaglio di ammissibilità e essere esaminato nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi di questioni di fatto già decise, oppure non si confrontano specificamente con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non individua un preciso errore di diritto nella decisione appellata, ma si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti o a esprimere un dissenso generale, senza una critica puntuale alla motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46570 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto, nella misura in cui non si confronta con la motivazione posta a base del riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità, rispetto alla quale l’elemento centrale è costituito dal dato quali-quantitativo;
ritenuto che generici sono i restanti motivi (esclusione dell’attenuante della collaborazione e trattamento sanzionatorio), concernenti aspetti rispetto ai quali la Corte di appello ha reso una puntuale motivazione, immune da vizi rilevabili in questa sede, sottolineando come l’imputato non abbia dato alcun effettivo contributo collaborativo ed evidenziando gli elementi dimostrativi della gravità del fatto, incompatibili con il riconoscimento delle generiche e con un complessivo trattamento sanzionatorio più mite;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore