Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nel Diritto Penale
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che le critiche siano specifiche, dettagliate e che si confrontino punto per punto con la motivazione del giudice. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, specialmente in materia di stupefacenti, quando le argomentazioni difensive mancano di concretezza.
I Fatti del Caso: La Condanna per Stupefacenti
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti. La decisione dei giudici di merito si basava su elementi precisi: l’imputato aveva la disponibilità delle chiavi dell’appartamento dove la droga era stata trovata, un fatto che ne dimostrava il controllo sul luogo. Inoltre, la quantità di sostanza e le modalità con cui era stata nascosta, unite all’assenza di prove che l’imputato fosse un consumatore abituale, avevano portato la Corte a concludere che la droga non fosse destinata a un uso esclusivamente personale, bensì allo spaccio.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali. I primi due contestavano la valutazione delle prove, sostenendo un’errata interpretazione degli indizi a suo carico. Il terzo motivo, invece, criticava il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella genericità dei motivi proposti. Essi, infatti, non introducevano nuovi argomenti o critiche puntuali alla logica della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente.
le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha chiarito che un ricorso per essere ammissibile deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di appello avevano spiegato in modo logico e coerente perché il possesso delle chiavi implicasse la disponibilità dell’immobile e perché le circostanze del ritrovamento della droga escludessero l’uso personale.
Il ricorrente, invece di smontare questo ragionamento, si è limitato a ripresentare la sua versione dei fatti. Questo approccio è stato considerato non idoneo a mettere in discussione la validità della decisione precedente. Analogamente, la critica sulla pena e sulla mancata concessione delle attenuanti è stata respinta perché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua scelta, valorizzando il dato qualitativo e quantitativo della sostanza e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
le conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario articolare critiche precise, logiche e pertinenti che mettano in luce le eventuali falle nel ragionamento del giudice. Un ricorso generico, che si limita a ripetere argomentazioni già confutate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia serve da monito: la difesa tecnica in Cassazione richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di censure che ne attacchino il nucleo logico-giuridico, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e riproduttivi di censure già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga non fosse per uso personale?
I giudici hanno basato la loro conclusione sulla quantità e le modalità di occultamento della sostanza stupefacente, unite all’assenza di elementi che potessero far desumere un uso abituale da parte del ricorrente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46297 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME e la memoria dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’ammissibilità del ricorso ribadendo le censure.
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi del ricorso sono generici in quanto non si confrontano con l precisa motivazione della Corte di appello che, ad identica doglianza, ha rilevato: 1) ch possesso delle chiavi dell’appartamento in cui era stata rinvenuta la droga deponeva per una disponibilità dello stesso; 2) che la quantità e le modalità di occultamento, in uno all’assen elementi da cui desumere un abituale utilizzo della sostanza stupefacente da parte del ricorrente fossero elementi utili al fine di valutare come la stessa non fosse destinata ad un esclusivamente personale;
rilevato che, in ordine al terzo motivo con cui si censurano il trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identi censura confutata dalla Corte di merito che ha valorizzato – a detti fini – il dato qualit quantitativo della sostanza stupefacente e l’assenza di elementi positivamente apprezzabili (i tal senso il riferimento alla mancata enunciazione di notizie utili);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023