Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti in appello. Questa decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra un ricorso respinto nel merito e uno dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
Il Contesto Processuale: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di primo grado, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva dichiarato un reato estinto per prescrizione e, soprattutto, aveva riqualificato un’altra accusa da furto aggravato a ricettazione, rideterminando la pena per l’imputato. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: una presunta carenza di motivazione e la violazione del principio di correlazione tra l’accusa originaria e la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Riqualificazione del Reato
L’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello su più fronti. Sosteneva che la sentenza mancasse di una motivazione adeguata e che la legge penale fosse stata violata. In particolare, il punto cruciale era la riqualificazione del reato. Secondo la difesa, essere accusati di furto e condannati per ricettazione avrebbe violato il diritto di difesa, sancito dall’articolo 111 della Costituzione e specificato dall’articolo 521 del codice di procedura penale (principio di correlazione tra accusa e sentenza). Inoltre, veniva lamentata la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici hanno osservato che le doglianze dell’imputato non costituivano una critica argomentata e specifica contro la sentenza d’appello, ma si limitavano a una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e puntualmente respinto nel grado precedente. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve attaccare specificamente gli errori logici o giuridici commessi dal giudice d’appello nel confutare quelle difese.
Inoltre, la Corte ha definito “manifestamente infondato” il motivo relativo alla violazione del principio di correlazione. I giudici hanno chiarito che, nel caso di specie, all’imputato erano stati contestati tutti gli elementi fondamentali del fatto storico che hanno poi portato alla condanna per ricettazione. Ciò significa che egli era stato messo nelle condizioni di comprendere pienamente l’accusa e di difendersi in modo efficace, anche rispetto a una possibile diversa qualificazione giuridica del fatto. La riqualificazione da furto a ricettazione era quindi legittima, poiché non ha introdotto un fatto nuovo o diverso che potesse sorprendere la difesa.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Per accedere al giudizio di legittimità, non basta esprimere un generico dissenso. È necessario individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e sviluppare un’argomentazione critica che si confronti direttamente con la motivazione del giudice precedente. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte è considerato solo “apparente” e, come tale, destinato a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando la serietà dei requisiti di accesso al più alto grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, risultando quindi non specifici e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
La riqualificazione di un reato da parte del giudice viola sempre il diritto di difesa?
No. Secondo la Corte, la riqualificazione del reato (in questo caso da furto a ricettazione) non viola il diritto di difesa se all’imputato sono stati contestati tutti gli elementi fondamentali del fatto storico, mettendolo in condizione di potersi difendere compiutamente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45773 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in data 8/7/2022, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 10/1/2017, dichiarato estinto il reato di cui al capo b) per prescrizione, è stata rideterminata la pena per i residui reati a lui ascritt previa riqualificazione del fatto di cui al capo d), da furto aggravato i ricettazione;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza della motivazione e l’inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 111, comma 2, Cost. e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qLelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
considerato, in particolare, che il motivo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per aver il giudice di appello violato il principio di correlazione tr accusa e sentenza è manifestamente infondato essendo stato contestati all’imputato gli elementi fondamentali idonei a porlo in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez.5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; Sez.6,n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente