Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Motivi Generici
Nel processo penale, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando i motivi di appello sono deboli o ripetitivi, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Appello contro una Condanna per Furto
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, basando la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. La presunta improcedibilità del reato per mancanza della querela da parte della persona offesa.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Il Primo Motivo: la Presunta Mancanza di Querela
Il ricorrente lamentava che il processo non avrebbe dovuto nemmeno iniziare per l’assenza di un atto fondamentale: la querela. La Corte ha rapidamente smontato questa tesi, definendola ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno evidenziato come già nella sentenza di primo grado, la cui ricostruzione dei fatti era stata ripresa in appello, si dava chiaramente atto della querela regolarmente sporta dalla parte offesa. Di conseguenza, questo motivo di ricorso si basava su un presupposto fattuale errato.
Il Secondo Motivo: Attenuanti e Sospensione della Pena
Per quanto riguarda la seconda doglianza, la Corte ha rilevato una duplice criticità. In primo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘privo di specificità’, ovvero non articolava una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza d’appello. In secondo luogo, è stato considerato ‘meramente reiterativo’, poiché si limitava a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva fornito una giustificazione corretta e giuridicamente solida per la sua decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle medesime argomentazioni già vagliate nei gradi precedenti. Per essere ammissibile, un ricorso deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici nella motivazione. In questo caso, i motivi presentati non hanno superato questa soglia di specificità e concretezza.
La Corte ha quindi stabilito che, essendo entrambi i motivi palesemente infondati o generici, il ricorso nel suo complesso doveva essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma a titolo sanzionatorio alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante insegnamento per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della decisione impugnata. Non è sufficiente contestare genericamente la conclusione dei giudici di merito. È necessario, invece, articolare censure precise, specifiche e giuridicamente fondate. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo, relativo alla mancanza di querela, era manifestamente infondato, mentre il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche e la sospensione della pena, è stato giudicato privo di specificità e meramente ripetitivo di questioni già decise correttamente dalla corte territoriale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il motivo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45392 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di LÀ”, LI ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli 624 e 625, comma primo, n. 7), cod. pen. 1,Salerno
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia d improcedibilità del reato per difetto di querela, è manifestamente infondato, atteso che sentenza in verifica, nel riassumere la vicenda, così come ricostruita dal giudice di pr grado, ha dato atto della querela sporta dalla parte offesa.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità, nonché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici corte territoriale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023