Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e non generici. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni dietro tale esito e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la valutazione della recidiva, un elemento che può influenzare significativamente la determinazione della pena. Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano considerato i suoi precedenti penali per affermare la sua maggiore pericolosità sociale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici, il motivo presentato era del tutto generico e non riusciva a confutare efficacemente le argomentazioni della sentenza impugnata. Questa decisione comporta, come conseguenza automatica prevista dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano già compiuto un’analisi approfondita e corretta dei numerosi precedenti penali dell’imputato. Questi precedenti, anche specifici rispetto al reato commesso, erano stati considerati un valido fondamento per stabilire una ‘maggiore pericolosità’ e una ‘maggiore propensione a delinquere’.
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse tenuto conto sia dell’epoca dei precedenti reati sia della gravità dei fatti, dimostrando in concreto la tendenza dell’imputato a commettere ulteriori crimini. Di fronte a una motivazione così ben argomentata, il ricorso si è limitato a una contestazione generica, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito. Tale approccio rende l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito, portando direttamente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La pronuncia in esame offre un importante insegnamento: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione impugnata, ma è necessario articolare critiche precise e pertinenti. L’esito di un ricorso inammissibile, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, non è neutro: comporta l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, la cui entità viene determinata equitativamente dalla Corte. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla recidiva, è stato ritenuto generico. Non contestava in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già valutato i numerosi precedenti penali dell’imputato.
Quali elementi sono stati considerati per confermare la pericolosità dell’imputato?
I giudici hanno considerato i numerosi precedenti penali, anche specifici, l’epoca in cui sono stati commessi e la gravità dei fatti, elementi che nel loro insieme dimostravano una maggiore pericolosità e una concreta propensione a delinquere da parte dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/05/1999
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall’imputato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 7 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pr sidente