Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche puntuali e giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi proposti. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le conseguenze del loro mancato rispetto.
Il caso in esame
Il procedimento trae origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un imputato per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990). L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi: contestava l’affermazione della sua colpevolezza, la quantificazione della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). In sostanza, l’appello mirava a una revisione completa della decisione della Corte d’Appello.
La decisione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (colpevolezza, pena, ecc.), ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte: il difetto di specificità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi del ricorso fossero “del tutto privi del requisito della specificità”.
Cosa significa concretamente?
1. Critiche Generiche: Il ricorrente si era limitato a formulare delle “generiche doglianze”, senza un reale contenuto critico nei confronti delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Non basta dire che una sentenza è sbagliata; bisogna spiegare dove, come e perché, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente.
2. Mancata Critica Puntuale: Un ricorso in Cassazione efficace deve demolire, o quantomeno incrinare, il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si contesta. Nel caso di specie, mancava una “effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata”.
3. Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti: La Corte ha sottolineato che il ricorrente, di fatto, stava chiedendo ai giudici di legittimità una nuova valutazione degli elementi di fatto. Questo è un errore procedurale grave, poiché la Cassazione è giudice di diritto, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (ad esempio, la credibilità di un testimone o il significato di un’intercettazione), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. La richiesta del ricorrente era una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le conclusioni: l’importanza del rigore formale
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico-giuridico nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un costo economico e la perdita dell’ultima opportunità per far valere le proprie ragioni. La decisione riafferma che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di trasformarsi in una sterile richiesta di riconsiderare i fatti già ampiamente valutati nei gradi precedenti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono privi del requisito della specificità, ovvero se si limitano a formulare critiche generiche senza un confronto puntuale e preciso con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono avere il “requisito della specificità”?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generale dissenso, ma deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione, formulando una critica mirata al ragionamento del giudice del grado precedente, senza chiedere una semplice rivalutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, alla quantificazione della pena inflitta, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-5 provv. innpugn.) ,che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023