Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si presenta un appello, specialmente in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e fondati su precise violazioni di legge. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato quando i motivi addotti sono una mera ripetizione di argomentazioni già respinte, evidenziando l’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso il suo difensore, sollevava tre principali motivi di doglianza. Contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, all’individuazione di sé stesso come autore del fatto e alla violazione del principio del “oltre ogni ragionevole dubbio”. Inoltre, veniva sollevata un’eccezione di incostituzionalità di alcune norme procedurali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il caso e ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna per truffa è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per le impugnazioni temerarie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, l’eccezione di costituzionalità è stata giudicata inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente non aveva fornito alcuna argomentazione concreta per sostenere la presunta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, né aveva spiegato quale incidenza tale violazione avrebbe avuto sul suo specifico caso processuale.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della decisione, i tre motivi di ricorso nel merito sono stati qualificati come “aspecifici”. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “reiterazione di medesime doglianze” già espresse e valutate dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, secondo la Cassazione, avevano già fornito una motivazione logica e coerente, esplicitando le ragioni del loro convincimento sulla base del materiale probatorio. Presentare le stesse identiche lamentele in Cassazione, senza evidenziare un vizio di logica manifesto o una chiara violazione di legge nella sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti o le prove, ma valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un ricorso, per avere una speranza di accoglimento, deve individuare con estrema precisione i vizi della decisione precedente. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, già sconfessate nei gradi inferiori, equivale a presentare un atto destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere le stesse lamentele già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “aspecifici”?
Significa che le contestazioni sono formulate in modo vago, senza identificare con precisione il punto della decisione che si critica e le ragioni giuridiche di tale critica. In questo caso, i motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già valutati nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43744 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43744 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria conclusiva depositata in data 7 settembr 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l’AVV_NOTAIO ha insist nell’accoglimento dei motivi di ricorso e ribadito la tempestività del ricorso.
Rilevato che l’eccezione di costituzionalità dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. p pen. è inammissibile per genericità in quanto priva di alcuna argomentazione in ordine a fondatezza della questione ed alla specifica incidenza che la presunta violazione degli artt. 24 Cost. avrebbe avuto sulla vicenda processuale dell’imputato.
Ritenuto che i tre motivi dei ricorsi proposti dall’imputato, con cui si lamenta vi motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di all’individuazione dell’imputato come autore del reato nonché la violazione del principio dell ragionevole dubbio sono aspecifici in quanto reiterativi di medesirne doglianze inerenti ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di app motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si ved in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corr argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Consigli9re gtensore
La Presidente