Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nel Processo Penale
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle possibili conclusioni del giudizio di Cassazione e sottolinea l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere una mera ripetizione delle argomentazioni già esposte e respinte nei gradi di merito. Devono, invece, contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Caso: Dalla Ricettazione al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.). In sede di appello, la Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali:
1. La richiesta di derubricare il reato da ricettazione a furto, contestando la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione del materiale probatorio.
2. La censura per il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti.
3. La contestazione sulla sussistenza e applicazione della recidiva.
L’Analisi della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi, giungendo alla medesima conclusione per ciascuno di essi: l’inammissibilità. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, rilevando un vizio intrinseco nell’impostazione stessa del ricorso.
Primo Motivo: La Genericità sulla Qualificazione del Reato
La Corte ha definito il primo motivo come ‘aspecifico’. Questo termine tecnico indica che il ricorrente non ha mosso una critica mirata alla logica della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse ‘doglianze’ già presentate e analizzate, in modo preciso e concludente, dai giudici di secondo grado. In pratica, l’imputato ha chiesto alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che non rientra nei poteri del giudice di legittimità.
Secondo e Terzo Motivo: Attenuanti e Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è stato giudicato aspecifico. La Corte d’Appello aveva già esplicitato a pagina 10 della sua sentenza le ragioni giuridiche per cui le attenuanti non potevano essere concesse. Il ricorso non ha affrontato queste ragioni, ma le ha ignorate, rendendo la censura inefficace.
Il terzo motivo, sulla recidiva, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha confermato che il giudice di merito ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali, valutando in concreto il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti. Tale valutazione, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., ha evidenziato una ‘perdurante inclinazione al delitto’, giustificando così l’applicazione della recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che reitera argomenti di fatto già vagliati, senza individuare vizi logici o errori di diritto specifici nel provvedimento del giudice d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero fornito una motivazione esente da illogicità, applicando corretti argomenti giuridici sia per la dichiarazione di responsabilità, sia per l’esclusione delle attenuanti e l’applicazione della recidiva. Di conseguenza, non c’era spazio per un riesame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile che la difesa articoli una critica puntuale, tecnica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici manifesti. La semplice riproposizione delle tesi difensive già respinte si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano ‘aspecifici’, ovvero generici e ripetitivi di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, e in parte ‘manifestamente infondati’, senza quindi criticare in modo puntuale la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago e non si confronta direttamente con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando. Invece di evidenziare un errore specifico di diritto o un vizio logico, si limita a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate.
Come valuta il giudice la recidiva secondo questa ordinanza?
Il giudice non deve basarsi solo sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso, ma deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il reato in giudizio e le condanne passate, per verificare se la condotta precedente indichi una persistente inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43738 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43738 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIOMBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione post fondamento della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazio invoca la derubricazione in quello di furto, è aspecifico in quanto reiterativo di med doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probat espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territ i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9), facendo applicazione di cor argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il deli all’art. 648 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) e 62 n. 4 cod pen., risulta aspecifico, in quanto la corte di appello a pagina 10 ha esplicitato le ragioni convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusi entrambe le attenuanti (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283340);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiv manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice no fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi ris consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verific ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazio al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iud
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023 /2