Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sui Motivi Generici e Ripetitivi
L’ordinanza n. 43141/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un esito che comporta conseguenze economiche per il ricorrente. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza i paletti entro cui deve muoversi chi intende contestare una sentenza di condanna, evidenziando come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i punti salienti di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di appropriazione indebita. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diversi motivi di doglianza davanti alla Corte di Cassazione, contestando sia aspetti procedurali, come la mancata prescrizione del reato, sia aspetti di merito, relativi alla sussistenza stessa del reato e alla determinazione della pena.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo di ricorso, giudicandoli tutti, per ragioni diverse, non meritevoli di accoglimento e, in ultima analisi, inammissibili. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Critica Generica alla Motivazione ‘per relationem’
Il primo motivo lamentava l’uso da parte della Corte d’Appello di una motivazione per relationem, ossia che faceva riferimento ad altri atti. La Cassazione ha bollato questa censura come generica, in quanto il ricorrente non ha specificato in che modo la sentenza impugnata avrebbe superato i limiti di legittimità di tale tecnica motivazionale. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la sentenza possedeva un proprio autonomo apparato argomentativo, che il ricorrente stesso aveva tentato di confutare con i successivi motivi, dimostrandone così l’esistenza.
L’Eccezione di Prescrizione e l’Effetto della Sospensione
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha infatti evidenziato che il processo era stato sospeso per un lungo periodo (dal 2015 al 2019) a causa dell’irreperibilità dell’imputato, come previsto dall’art. 420-quater del codice di procedura penale. Questo periodo di sospensione ha interrotto il decorso della prescrizione, impedendo che il termine maturasse prima della sentenza di secondo grado.
Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Con il terzo e quarto motivo, il ricorrente contestava l’affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita. La Cassazione ha dichiarato questi motivi indeducibili, poiché si risolvevano in una pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello. Secondo la Corte, tali doglianze non costituivano una critica argomentata alla sentenza, ma un tentativo di ottenere una nuova e inammissibile ricostruzione dei fatti in sede di legittimità, un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto anche questo motivo manifestamente infondato. La sentenza d’appello, infatti, aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi, spiegando che l’assenza di elementi positivi da valutare e la particolare gravità del fatto giustificavano pienamente il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e critici. Non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, né possono contestare in modo generico le tecniche motivazionali del giudice, né tantomeno possono chiedere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha agito come ‘giudice della legittimità’, verificando la coerenza giuridica e logica del percorso decisionale della Corte d’Appello e, non riscontrando vizi, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione. È necessario abbandonare le argomentazioni di fatto e concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza. La genericità, la ripetitività e il tentativo di rimettere in discussione il merito della causa conducono a un esito certo: l’inammissibilità. Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione non solo inutile ma anche dannosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e non criticano specificamente il ragionamento della sentenza impugnata, oppure quando si limitano a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, o ancora quando cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
L’irreperibilità dell’imputato ha effetti sulla prescrizione del reato?
Sì, la legge prevede che, in caso di irreperibilità dell’imputato, il processo venga sospeso. Questo periodo di sospensione interrompe anche il decorso del termine di prescrizione del reato, che riprenderà a correre solo dalla revoca del provvedimento di sospensione.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, è possibile, ma solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata. Se il giudice ha fornito una giustificazione coerente per il diniego (come la gravità del fatto o l’assenza di elementi positivi), la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43141 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43141 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente impegNOME nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01; in questo senso v. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 277161-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27811-01) e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l’altro il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione;
rilevato che il motivo con cui si contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, in considerazione della durata della sospensione del processo per irreperibilità dell’imputato a norma dell’art. 420-quater cod. pen., di talché la prescrizione del reato non è maturata prima della sentenza di secondo grado (invero, l’ordinanza di sospensione del processo del Tribunale di Forlì è stata adottata all’udienza del 12/10/2015 stante l’irreperibilità dell’imputato, rinviando all’udienza del 17/10/2016. All’udienza del 17/10/2016 si è verificato un ulteriore rinvio a quella del 17/10/2017 fintanto che la sospensione del processo è stata revocata il 23/10/2019);
considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e che non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4);
considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
osservato che l’ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena inflitta con giudizio di prevalenza – o quantomeno di equivalenza – delle predette attenuanti sulla contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia l’assenza di elementi suscettibili di una positiva valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01;) nonché la particolare gravità del fatto tale da giustificare il diniego delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen. (Sez. 1, n. 3506 del 07/07/2010, P.G., Rv. 247959-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
re COGNOME
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente