Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un nuovo processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare.
Il caso in esame: condanna e ricorso per cassazione
Il caso origina da una condanna emessa dal Tribunale di Teramo per i reati di lesioni personali e minacce, confermata in secondo grado. La persona condannata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello, che avrebbe confermato la sua responsabilità senza un’adeguata giustificazione.
2. La violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare le prove e le circostanze già esaminate dai giudici di merito.
Il primo motivo di ricorso inammissibile: la differenza tra fatto e diritto
La Corte di Cassazione ha subito stroncato il primo motivo, definendolo inammissibile. I giudici hanno spiegato che le argomentazioni presentate non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, la ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, ma la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, come la valutazione della sua presunta legittima difesa.
Inoltre, il ricorso si limitava a ripetere pedissequamente gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso è considerato “non specifico” e quindi inammissibile, perché non svolge la sua funzione di critica costruttiva della decisione.
Il secondo motivo di ricorso inammissibile: le attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello su questo punto era logica e priva di vizi evidenti.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato né una benevola concessione del giudice. La loro applicazione deve essere il risultato del riconoscimento di “elementi di segno positivo”, ovvero circostanze concrete che giustifichino un trattamento sanzionatorio più mite. Nel caso di specie, tali elementi non sono stati individuati, rendendo legittimo il diniego.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si basa sulla netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla la corretta applicazione del diritto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tentava di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita dalla legge. La ripetitività e la genericità dei motivi hanno ulteriormente contribuito a questa conclusione, dimostrando l’assenza di una vera critica giuridica alla sentenza impugnata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con la decisione dei giudici precedenti. È necessario individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, argomentandoli in modo puntuale e pertinente. Tentare di rimettere in discussione i fatti o riproporre le stesse difese già respinte è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze sui fatti, ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi di merito e privi di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto automatico dell’imputato?
No. La Corte ha ribadito che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto, ma la loro concessione è subordinata al riconoscimento da parte del giudice di elementi positivi meritevoli di apprezzamento, che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43017 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43017 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale Teramo ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 582 e cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazio posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità, no consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere dogli in punto di fatto e, inoltre, è indeducibile perché fondato su motivi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr, sentenza impugnata che argomentato in maniera adeguata anche in ordine alla supposta legittima difes rimasta affidata a mera generica prospettazione che non ha trovato alc riscontro in atti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma so apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche n consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. la penultima pagina della sentenza impugnata), avuto anche riguardo sul punto alla pacifi giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tali attenuanti non vanno int come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591), nel caso di specie non rinvenuti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria i atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, COGNOME, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità cele con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di otte liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, an
solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare la a pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria forn utile contributo alla decisione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 4 ottobre 2023.