Ricorso inammissibile: La Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigore formale e sostanziale degli atti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specificamente correlati alla decisione impugnata. Analizziamo questa pronuncia per capire perché la mera riproposizione di vecchie argomentazioni non è sufficiente per ottenere una revisione in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per i delitti di falso e ricettazione. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di adire la Suprema Corte, affidando le sue speranze a diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente basava la sua impugnazione su quattro punti principali:
1. Il mancato riconoscimento della grossolanità del falso.
2. L’insussistenza del delitto di ricettazione.
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
4. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’analisi di un ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati, che meritano di essere approfonditi per comprendere appieno le ragioni del rigetto.
La Genericità dei Primi Due Motivi
I giudici di legittimità hanno subito bollato i primi due motivi come generici e non specifici. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. La Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, il motivo di ricorso deve essere specifico. Questo significa che non basta dissentire dalla decisione, ma è necessario criticarla in modo puntuale, evidenziando le presunte illogicità o violazioni di legge presenti nella motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di questa correlazione critica rende il motivo, e di conseguenza il ricorso, inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti e la Pena
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche e alla misura della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, ma una volta che il giudice ha fornito una motivazione adeguata e non illogica, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva congruamente motivato il suo diniego, rendendo la doglianza infondata.
La Particolare Tenuità del Fatto
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa all’art. 131-bis c.p. I giudici hanno sottolineato che la motivazione sul punto può anche essere implicita, desumendosi dall’argomentazione complessiva sulla gravità del reato e sulla colpevolezza dell’imputato. Avendo il giudice di merito valorizzato la portata offensiva dell’azione, la sua decisione di non applicare la causa di non punibilità è stata ritenuta logica e corretta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, con questa ordinanza, consolida la sua giurisprudenza in materia di ammissibilità dei ricorsi. La motivazione del provvedimento impugnato è il faro che deve guidare la stesura dell’atto di impugnazione. L’inammissibilità scatta quando il ricorso si risolve in una sterile ripetizione di argomenti già vagliati, senza un confronto critico con le ragioni esposte dal giudice del gravame. Viene altresì confermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti, poteri il cui esercizio è censurabile solo in caso di manifesta illogicità.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: un’impugnazione efficace non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi critica, logica e giuridicamente fondata della sentenza che si intende contestare. Qualsiasi ricorso che manchi di specificità e che non si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento precedente è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna al pagamento di ulteriori somme.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ovvero quando non stabilisce una correlazione critica tra i motivi presentati e le argomentazioni della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente tesi già respinte in gradi precedenti è considerato un motivo generico e quindi inammissibile.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Per negarle, è sufficiente che fornisca una motivazione logica basata sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
La motivazione per negare la ‘particolare tenuità del fatto’ deve essere sempre esplicita?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la motivazione può anche essere implicita e desumersi dall’argomentazione complessiva con cui il giudice ha valutato la gravità oggettiva del reato e la colpevolezza dell’imputato ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40759 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della grossolanità del falso e la sussistenza del delitto di ricettazione, sono generici perché fondati argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le rag argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Considerato che il motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuant generiche e l’eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimit è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per l circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sente impugnata);
che la motivazione con cui sono state negate le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. è esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3), anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio
Osservato che la doglianza contenuta nell’ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamen infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di meri valorizzato la portata offensiva dell’azione posta in essere dall’imputato (cfr. pagina 3) e, in t di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitame dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di grav oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. p per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Se 5, n. 15658 del 14/12/2018, (dep. 09/04/2019 ), Rv. 275635).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente