Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi di Appello Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di due imputati proprio per la genericità dei motivi addotti.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva ritenuti responsabili di determinati reati. Gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno adito la Suprema Corte sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, il loro tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato l’improcedibilità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un gradino prima: valuta la validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile è, in parole semplici, un ricorso che non può essere esaminato nel suo contenuto perché manca dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere discusso.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità per una ragione fondamentale: la loro genericità. Secondo i giudici, le argomentazioni degli appellanti:
1. Non si confrontavano con la sentenza impugnata: I ricorrenti non hanno contestato punto per punto le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per fondare la loro responsabilità. Invece di smontare il ragionamento del giudice precedente, si sono limitati a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
2. Erano carenti su punti specifici: La sentenza impugnata aveva affrontato temi delicati, come l’inapplicabilità della legittima difesa (art. 52 del codice penale) e la rilevanza della presenza di più persone nella commissione del fatto. I ricorsi, però, non hanno sviluppato critiche specifiche su questi aspetti.
3. Non evidenziavano una ‘manifesta illogicità’: Per avere successo in Cassazione, non basta sostenere che il giudice di merito avrebbe potuto valutare le prove diversamente. È necessario dimostrare che la sua motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata fatta.
In sostanza, la Corte ha sanzionato un approccio difensivo che non dialogava con la decisione precedente, rendendo il ricorso un atto sterile e privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: l’impugnazione non è una mera ripetizione delle proprie difese, ma un’analisi critica e mirata della sentenza che si intende contestare. Chi presenta un ricorso deve indicare con chiarezza quali parti della motivazione sono errate e perché, pena la declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze di tale esito sono concrete e onerose: i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una cospicua somma (tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono generici, non si confrontano specificamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e non ne evidenziano manifeste illogicità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso ‘non si confrontano’ con la sentenza impugnata?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non contestano in modo puntuale e specifico il ragionamento giuridico e fattuale su cui si fonda la decisione del giudice precedente, limitandosi a una critica generica o alla riproposizione di tesi già respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3695 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3695 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SASSARI DATA_NASCITA COGNOME NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che i motivi dei ricorsi congiunti di NOME NOME e di NOME non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa la responsabilità degli imputati (anche relativamente alla applicazione dell’art. 52 cod. pen. e alla presenza di più persone) e tantomeno ne evidenziano manifeste illogicità;
ritenuto, pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025